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11.2009.115

Causa divenuta priva d'oggetto

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2009.115

Data decisione, Autorità: 24.05.2012, ICCA

Titolo:

Causa divenuta priva d'oggetto

LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO

art. 351 CPC-TI

Incarto n.

11.2009.115

Lugano

24 maggio 2012/rs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente,

Pellegrini e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.210 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 giugno 2009 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 2)

contro

AO 1

(patrocinata dall' PA 1);

premesso che AP 1 ha convenuto, il 3 giugno 2009, la AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona lamentando una turbativa del suo possesso del fondo n. 27 RFD di __________, e meglio della gestione dell'esercizio pubblico “__________”;

ricordato che con sentenza del 17 giugno 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza, ritenendo che l'azione trascendesse manifestamente i limiti di un'azione possessoria e che non fosse dato un “atto di illecita violenza”;

rammentato che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 luglio 2009 per ottenere l'accoglimento dell'azione possessoria e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

preso atto che la chiusura del “__________” è stata ordinata dai competenti servizi cantonali il 24 giugno 2009 e la sua riapertura ammessa il 15 settembre 2010;

osservato che quei fatti possono dirsi notori, data l'abbondante rilevanza data dai media locali;

rilevato essi potrebbero d'acchito rendere senza interesse l'appello di AP 1;

atteso poi che la AO 1 è stata dichiarata fallita il 17 novembre 2010;

presa conoscenza che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivi il 14 gennaio 2011 e la società, di conseguenza, radiata dal Registro di commercio;

riconosciuto che il fallimento della convenuta rende in ogni caso privo d'oggetto l'appello;

ritenuto che se il processo diviene privo d'oggetto, il tribunale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sugli oneri processuali “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (art. 72 PC, applicato per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii);

considerato che non avendo la convenuta formulato osservazioni non vi è alcuna controparte cui – se del caso – addossare oneri processuali e ripetibili, la stessa essendo per altro fallita;

stabilito dunque che nella fattispecie non si giustifica di esaminare il verosimile esito della lite;

accertato che, in ogni caso, la tassa di giustizia va ridotta, il processo terminandosi senza un sindacato di appello (art. 21 LTG per analogia);

decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 72 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on May 1, 2013, January 1, 2023, and July 1, 2023.