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11.2011.64

Ritiro di un appello: stralcio dai ruoli per desistenza

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2011.64

Data decisione, Autorità: 31.08.2012, ICCA

Titolo:

Ritiro di un appello: stralcio dai ruoli per desistenza

DESISTENZA

art. 106 cpv. 1 CPC

Incarto n.

11.2011.64

Lugano,

31 agosto 2012/mc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa CA. 2011.1 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 3 gennaio 2011 da

AO

AO 2 e

AO

(patrocinati dagli avvocati PA 2

e)

contro

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

B__________,

(patrocinata dall'avv. dott.);

giudicando sull'appello del 16 maggio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 4 maggio 2011;

premesso che con decreto cautelare del 4 maggio 2011, emesso previo contraddittorio, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato alla B__________, agenzia di Locarno,

di “procedere al blocco immediato della relazione bancaria n. __________ intestata a __________ e/o AP 1 (...), compresi in particolare i beni depositati sui relativi conti correnti n. __________, n. __________, sulle rubriche n. 1 e 2 e il relativo portafoglio titoli”;

ricordato che contestualmente il Pretore ha assegnato a AO 1, AO 2 e AO 3 un termine di 90 giorni per promuovere la causa di merito, avvertendoli che il provvedimento cautelare sarebbe decaduto ove il termine fosse decorso infruttuoso;

accertato che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta con un appello del 16 maggio 2011 a questa Camera, postulando l'annullamento dell'ordine impartito alla banca, subor­dinatamente la riduzione del blocco alla metà del saldo depositato sulla relazione bancaria;

ritenuto che nelle loro osservazioni del 9 giugno 2011 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno proposto di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato;

preso atto che con lettera del 27 agosto 2012 AP 1 comunica alla Camera di avere raggiunto con gli istanti un accor­do in virtù del quale essa dichiara di ritirare l'appello e gli istanti di rinunciare a indennità per ripetibili;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va adeguatamente ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

stabilito che per quanto attiene alle ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno liberamente pattuito;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 106 — read in the version of January 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.