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11.2012.148

Vigilanza sulle fondazioni: stralcio del ricorso per desistenza

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2012.148

Data decisione, Autorità: 10.12.2012, ICCA

Titolo:

Vigilanza sulle fondazioni: stralcio del ricorso per desistenza

FONDAZIONI

art. 84 CC

Incarto n.

11.2012.148

Lugano

10 dicembre 2012/mc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire sul ricorso del 10 novembre 1998 presentato dalla

RI 1

(rappresentata dal presidente)

contro la decisione emessa il 31 ottobre 2012 dalla

Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale,

Muralto;

premesso che con decisione del 31 ottobre 2012 la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale ha “preso atto dei rapporti di gestione 2009, 2010 e 2011” presentati dalla RI 1, ponendo a carico di quest'ultima una tassa di fr. 750.–;

constatato che contro tale decisione la RI 1 ha introdotto a questa Camera un ricorso del 10 novembre 2012 affinché la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale prenda atto solo del rapporto di gestione 2011 e fissi la tassa in fr. 250.–;

preso atto che dopo un “colloquio chiarificatore con i signori __________ e __________ dell'Autorità di vigilanza, appurata la buona fede delle parti in causa e vista l'impossibilità di rivedere le tariffe giudiziarie” la ricorrente ha comunicato il 23 novembre 2012 a questa Camera di ritirare il ricorso;

stabilito che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (TRAM, sentenza inc. 52.2006.125 del 18 maggio 2006);

rilevato che, in linea di principio, desistenza equivale a soccombenza anche nella procedura amministrativa (RDAT II-1996 pag. 223 n. 65);

riconosciuto nondimeno che nel caso concreto si giustifica di soprassedere – eccezionalmente – al prelievo di oneri, l'interessata avendo agito per il tramite del Consiglio di fondazione, i cui membri sono sprovvisti di formazione giuridica;

stabilito che non si pone problema di ripetibili, nessuno essendo stato chiamato a esprimersi sul ricorso;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

– Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale, Muralto.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Civil Code, Art. 84 — read in the version of January 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.