Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

11.2019.65

11.2019.65

Rubrum

Incarto n.
11.2019.63

Lugano

15 luglio 2019/jh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2012.63 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° marzo 2012 da

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 22 maggio 2019 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 aprile 2019 (inc. 11.2019.63);

come pure sull'appello del 24 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la medesima decisione (inc. 11.2019.65);

Fatti

in fatto: A. Con sentenza del 9 aprile 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1963) e AP 1 (1963), entrambi cittadini italiani, ordinando in particolare la vendita all'asta della particella n. 762 RFD di __________, appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno, ha obbligato la moglie a versare al marito
fr. 310 000.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere, e ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 7260.– mensili fino all'età pensionabile di lei. Le spese processuali di complessivi fr. 25 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

B.

Contro la sentenza appena citata AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 maggio 2019, chiedendo di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la pretesa di contributo alimentare formulata dalla moglie. Il 24 maggio successivo ha appellato anche AP 1, postulando la proprietà esclusiva dell'abitazione di __________, la condanna del marito al pagamento di fr. 334 513.45 in liquidazione dei rapporti di dare e avere, così come l'obbligo per il marito di fornire garanzie per il pagamento dei contributi alimentari. Il 4 luglio 2019 le parti hanno congiuntamente comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo e pertanto di ritirare il rispettivo appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto gli appellanti vanno tenuti così a farsi carico degli oneri processuali correlati alla procedura di appello, fermo restando che la tassa di giustizia va notevolmente ridotta, la procedura terminando senza decisione (art. 21 LTG). Non si pone inoltre di problema di ripetibili, gli appelli non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 74, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 106 and Art. 241 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.