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11.2021.38

Memorie difensive divenute senza oggetto

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2021.38

Data decisione, Autorità: 04.05.2021, ICCA

Titolo:

Memorie difensive divenute senza oggetto

FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE MEMORIA DIFENSIVA

art. 242 CPC art. 270 CPC

Incarto n.

11.2021.38

Lugano,

4 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

vista la memoria difensiva del 22 marzo 2021 presentata da

IS 1 (Novara)

IS 2 (Varese), e

IS 3 (Varese)

(patrocinate dall'avv. PA 1 )

perché sia rifiutato il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale appello introdotto da

CO

(patrocinata dall'avv. )

contro le decisioni CA.2020.280, CA.2020.281, CA.2020.282 e CA.2020.283 (assunzione di prove a titolo cautelare) emanate il 10 marzo 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, su istanze introdotte il 18 settembre 2020 dalle tre litisconsorti;

preso atto che le citate decisioni con cui il Pretore ha ordinato l'edizione di documenti all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, alla E__________ __________ di __________, al C__________ __________ SA di __________ e alla Banca __________ di __________ non sono state appellate nemmeno nel termine di 30 giorni (Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 17 in fine ad art. 158);

considerato che, ciò premesso, le memorie difensive sono divenute senza interesse e vanno tolte dal ruolo (art. 242 CPC);

ritenuto che in simili circostanze si giustifica di rinunciare al prelievo di spese, la caducità delle memorie non essendo dovuta al comportamento delle litisconsorti, ma alla circostanza che CO 1 ha rinunciato ad appellare;

decreta: 1. Le memorie difensive sono dichiarate prive d'oggetto e sono stralciate dal ruolo.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all'avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 74, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 242 and Art. 270 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.