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12.2004.122

Opposizione a exequatur, accolta in seguito a transazione tra le parti

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.122

Data decisione, Autorità: 24.02.2010, IICCA

Titolo:

Opposizione a exequatur, accolta in seguito a transazione tra le parti

ACQUIESCENZA

art. 351 CPC-TI

Incarto n.

12.2004.122

12.2004.129

Lugano

24 febbraio 2010/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nelle cause promosse con opposizioni 2 luglio e 14 luglio 2004, ex art. 36 Convenzione di Lugano, da

AP 1

AP 2

AP 3

IS 1, __________

(tutti rappr. dallo studio legale __________, __________)

nei confronti della decisione di exequatur 5 maggio 2004 del Pretore di Lugano, sez. 5 a seguito di istanza di riconoscimento ed exequatur 29 aprile 2004 di

AO 1

(rappr. dallo __________)

sentite le parti all'udienza di contraddittorio del 5 giugno 2004 e richiamato il decreto parziale 6 agosto 2004,

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

Considerato in fatto e in diritto:

che, con sentenza 5 maggio 2004 (inc. CN.2004.202), il Pretore di Lugano ha riconosciuto e dichiarato esecutivo il decreto 22 aprile 2004 del Tribunale di __________ che autorizza CO 1 al sequestro conservativo sui beni di __________, __________, __________ e __________ sino a concorrenza di € 650'000'000.–;

che, inoltre, quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL, ha ordinato all'Ufficio esecuzioni di Lugano di procedere in favore di CO 1 al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di __________ a concorrenza del citato importo ed al pignoramento dei pacchetti azionari della __________ __________, della __________ SA e della __________ __________ di pertinenza di __________, __________ e __________, oltre ai relativi crediti per dividendi;

che __________ e __________, __________ e __________ hanno formulato opposizione nei confronti della decisione del Pretore;

che, all'udienza di discussione del 5 agosto 2004, le parti si sono date atto che la decisione di exequatur del Pretore non corrispondeva più alla situazione giuridica e alle sue conseguenze così come sviluppatasi avanti al giudice italiano, e le procedure sono state congiunte per un’unica istruttoria e un unico giudizio;

che, con decreto 6 agosto 2004, la Camera ha annullato la decisione d’exequatur 5 maggio 2004 nei confronti di __________ e ha limitato il provvedimento conservativo a carico di __________;

che, dopo una sospensione della procedura, le parti sono giunte a una transazione con la quale hanno previsto l’annullamento dell’exequatur, sicché la parte istante ha dichiarato il 20 gennaio 2010 di aderire alle opposizioni, con conseguente annullamento della decisione di exequatur 5 maggio 2004 e il decadimento di ogni misura conservativa;

che nel loro accordo le parti hanno previsto che le spese di giustizia rimangono a carico di chi le anticipate, ripetibili compensate;

che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto del fatto che la causa termina senza sentenza;

richiamato l’art. 351 CPC e per le spese, la LTG,

pronuncia: 1. Le opposizioni 2 luglio 2004 di __________ (12.2004.122), e 14 luglio 2004 di __________ (12.2004.129) sono accolte ed è integralmente annullata la decisione d'exequatur 5 maggio 2004 del Pretore di Lugano.

2. È fatto ordine all'UE di Lugano di annullare qualsiasi operazione esecutiva dipendente dalla decisione 5 maggio 2004 del Pretore di Lugano.

3. La tassa di giudizio di fr. 400.– e le spese di fr. 100.– (totale

fr. 500.–) già anticipate dagli opponenti, rimangono a loro carico. Le ripetibili sono compensate.

4. Intimazione a:

–

RA 1, __________

Comunicazione a:

– Ufficio esecuzioni di Lugano;

– Pretura di Lugano, sez. 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, Art. 39 — the act was consolidated again on January 1, 2011, March 3, 2011, April 29, 2011, July 1, 2014, and April 8, 2016.