Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

12.2017.12

Deposito e esecutività di un lodo internazionale

Rubrum

Incarto n.

Lugano

10 ottobre 2017/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

statuente quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

statuente quale autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 193 cpv. 1 e 2 LDIP in materia di arbitrato internazionale;

vista la domanda 24 gennaio 2017 intesa ad ottenere il deposito e la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR 1 nella vertenza che opponeva

IS 1

rappr. da RA 1

PI 1

a

CO 1

CO 2

CO 3

Considerandi

che nell’ambito della procedura di arbitrato internazionale con sede a __________, retta dagli art. 176 segg. LDIP e promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei confronti del CO 1, di CO 2 e di CO 3, il 10 novembre 2016 l’arbitro unico AR 1 ha emanato il lodo arbitrale;

che con istanza 24 gennaio 2017 il IS 1 ha chiesto alla scrivente Camera di poter depositare presso di lei il lodo arbitrale e di farsi rilasciare la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale: a tale scopo ha prodotto l’originale del lodo arbitrale 10 novembre 2016 (composto di 9 pagine) con le attestazioni di notifica, sempre in originale, a tutte le parti in causa, evidenziando come quel giudizio non fosse poi stato impugnato da nessuna delle parti;

che, invitati ad esprimersi sull’istanza (cfr. decisione ordinatoria 14 marzo 2017 del presidente della Camera), il CO 1 ed CO 3, entrambi con osservazioni datate 28 marzo 2017, si sono opposti alla richiesta, ritenuto che CO 2 non si è invece determinata; prendendo a sua volta posizione sull’istanza, che in seguito è stata a lei pure notificata (cfr. decisione ordinatoria 12 aprile 2017 del presidente della Camera), la PI 1, con osservazioni 25 maggio 2017, ha dichiarato la sua adesione alla stessa;

che, in presenza di un arbitrato internazionale in materia contrattuale con sede in Ticino, come nella presente fattispecie, ogni parte è autorizzata a depositare un esemplare del lodo arbitrale presso questa Camera (art. 193 cpv. 1 LDIP e 48 lett. b n. 9 LOG), che, ad istanza di ogni parte, è altresì tenuta ad attestarne l’esecutività (art. 193 cpv. 2 LDIP e 48 lett. b n. 9 LOG), ritenuto che le domande in tal senso sono rette dalla procedura sommaria giusta l’art. 248 lett. e CPC (cfr. per analogia Gränicher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3a ed., n. 18 ad art. 386; II CCA 13 gennaio 2014 inc. n. 12.2013.186, 16 aprile 2015 inc. n. 12.2015.49, 22 settembre 2015 inc. n. 12.2015.108);

che nel caso di specie le condizioni per autorizzare il deposito del lodo arbitrale e per rilasciare la dichiarazione di esecutività dello stesso sono senz’altro adempiute, ciò che giustifica l’accoglimento dell’istanza;

che in effetti il lodo arbitrale in parola è stato regolarmente notificato alle parti il 10 novembre 2016 a cura dell’arbitro unico, come risulta dalle attestazioni postali versate agli atti; il Tribunale federale, su richiesta della Camera, ha poi attestato il 31 gennaio 2017 che fino ad allora non era stato registrato alcun ricorso contro il citato lodo arbitrale; e le uniche contestazioni sollevate dalle parti, e meglio quelle formulate dal CO 1 e da CO 3, nelle loro osservazioni 28 marzo 2017, erano esclusivamente riferite al procedimento arbitrale e/o al lodo arbitrale ma non avevano per finire dato luogo ad un ricorso al Tribunale federale, che è l’unica autorità competente a statuire sulle stesse (cfr. art. 191 LDIP; cfr. pure, al proposito, TF 9 dicembre 2015 4A_562/2015 consid. 1 già concernente la lite tra queste medesime parti e meglio la tematica della competenza dell’arbitro unico), e sono dunque prive di rilevanza in questa sede;

che le spese del deposito e dell’attestazione di esecutività del lodo arbitrale, calcolate sulla base di un valore superiore a fr. 30'000.- (essendo incontestabile che il valore dei due ampi appartamenti a __________ __________ oggetto del contendere nel procedimento arbitrale sia superiore a tale importo), sono a carico dell’istante, conformemente all’art. 193 cpv. 1 LDIP;

che trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione si può prescindere dall’attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

visto, per le spese, l’art. 17 LTG

decide:

1.

Il lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR 1 nella procedura arbitrale promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei confronti del CO 1, di CO 2 e di CO 3, è depositato presso questa autorità giudiziaria.

2.

È attestato che il lodo arbitrale emanato il 10 novembre 2016 dall’arbitro unico AR 1 nella procedura arbitrale promossa il 29 luglio 2014 dal IS 1 e dalla PI 1 nei confronti del CO 1, di CO 2 e CO 3, è esecutivo.

3.

Le spese processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico del IS 1.

4.

Notificazione:

-,

Comunicazione all’arbitro unico

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 100 — read in the version of June 1, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 248 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Private International Law, Art. 176, Art. 191, and Art. 193 — read in the version of April 1, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2019, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, September 1, 2023, January 1, 2025, and January 1, 2026.