Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

12.2020.105

Scioglimento e messa in liquidazione di una società priva del consiglio d'amministrazione, sanatoria

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 dicembre 2020/lk

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.451 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con istanza 15 luglio 2020 da

AO 1

contro

AP 1 __________

(ora AP 1, __________ - __________)

patrocinata dall’ PA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una

persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla;

domanda accolta dal Pretore con decisione 3 settembre 2020, con la quale ha sciolto la

società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

appellante la convenuta con appello 11 settembre 2020, con cui chiede di annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento;

visto l’ulteriore scritto 7 ottobre 2020 dell’appellante;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

Considerandi

che con istanza 15 luglio 2020 l’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito anche “URC”) ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord la società AP 1 (doc. A), in quel momento avente sede a __________, chiedendo che nei confronti della medesima fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC) poiché priva del consiglio di amministrazione e di una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla (art. 707 e 718 cpv. 4 CO) nonché invano diffidata, tramite raccomandata (doc. B), a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC);

che il 16 luglio 2020 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale e dunque nominare una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla, pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che la raccomandata non essendo stata ritirata, il Pretore ha notificato alla convenuta la suddetta assegnazione di termine mediante comunicazione sul Foglio ufficiale del 31 luglio 2020;

che essendo il termine scaduto infruttuosamente, con decisione 3 settembre 2020 (pure notificata alla convenuta mediante comunicazione sul Foglio ufficiale), il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società (dispositivi n. 1 e 2) e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento (dispositivi n. 3 e 4), rinunciando al prelievo di tasse e spese di giustizia (dispositivo n. 5);

che con l’appello 11 settembre 2020 che qui ci occupa, la convenuta chiede di revocare il suo scioglimento e messa in liquidazione e di conseguentemente annullare i dispositivi n. 1-4 del querelato giudizio, rilevando che la decisione pretorile è ineccepibile ma di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale, notificando all’URC con istanza 8 settembre 2020 l’elezione di un nuovo consiglio d’amministrazione composto da tre membri, di cui uno domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale (doc. D ed E);

che l’appellante non si oppone all’aggravio a suo carico delle spese processuali inutilmente causate;

che il 2 novembre 2020 la società è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio per trasferimento della sede a __________ (__________) con la nuova ragione sociale AP 1;

che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

che secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369, consid. 11.4.3; IICCA del 16 dicembre 2011, inc. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020, inc. 12.2020.54);

che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), la convenuta ha ripristinato la situazione legale nominando un nuovo consiglio d’amministrazione in conformità alle pertinenti prescrizioni di legge;

che in tali circostanze l’istanza 15 luglio 2020 dell’URC, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013, consid. 3.1);

che le spese processuali di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; IICCA del 10 luglio 2019, inc. n. 12.2019.62) e quantificate secondo i dettami degli art. 2, 7, 9, 11 e 13 LTG, sono poste a carico di quest’ultima;

che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale;

che in definitiva l’appello della convenuta dev’essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG,

decide:

1.

L’appello 11 settembre 2020 di AP 1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 della decisione 3 settembre 2020 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord sono annullati e la causa di cui all’istanza 15 luglio 2020 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

2.

Le spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Notificazione:

;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 707, Art. 718, Art. 731b, and Art. 941a — read in the version of April 1, 2020; the act was consolidated again on January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 74 and Art. 100 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Handelsregisterverordnung, Art. 154 — read in the version of April 1, 2020; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, March 1, 2024, July 10, 2024, and January 1, 2025.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 107, Art. 108, and Art. 317 — read in the version of July 1, 2020; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.