Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2014.255

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale d’ufficio. Contestazione dell’imponibile irricevibile

Rubrum

Incarto n.

14.2014.256

Lugano

8 gennaio 2015/jh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2014.3565 e 3567 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 21 agosto 2014 da

CO 1

(rappr. dall’Ufficio contribuzioni, Lugano)

contro

RE 1

giudicando sui reclami del 27 dicembre 2014 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 17 dicembre 2014 dal Pretore;

Considerandi

che con precetti esecutivi n. __________5 e __________6 emessi il 20 giugno 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'710.45 oltre interessi del 2.5% dal 18 giugno 2014, indicando quale titolo l’imposta comunale per il 2008, di fr. 778.40 (interessi aggiornati sino al 17 giugno 2014) e di fr. 50.– (tassa di diffida del 28 gennaio 2014), rispettivamente di fr. 9'580.60 per l’imposta comunale del 2009, di fr. 740.30 (interessi aggiornati sino al 17 giugno 2014) e di fr. 50.– (tassa di diffida del 28 gennaio 2014);

che avendo RE 1 interposto opposizione ad entrambi i precetti esecutivi, con istanze 21 agosto 2014 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che la parte convenuta si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 18 e del 19 settembre 2014, mentre nelle sue repliche del 24 settembre l’istante ha confermato le sue domande;

che statuendo con decisioni 17 dicembre 2014, il Pretore ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in entrambi i casi le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;

che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 27 dicembre 2014 per ottenere che “venga annullata l’imposta d’ufficio e sostituita con una imposizione conforme alla [sua] dichiarazione” e in subordine “che venga almeno rivista chiaramente al ribasso l’imposta d’ufficio, esagerata”;

che essendo i reclami in esame riferiti a cause fondate su fatti analoghi che riguardano le stesse parti, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che nel caso specifico il reclamante si è limitato a chiedere una correzione delle tassazioni d’ufficio per il 2008 e il 2009, qualificandole come “esagerat[e]” e di natura tale da mettere la sua famiglia “in gravissime difficoltà economiche”;

che tale motivazione è manifestamente insufficiente, perché il reclamante in realtà non critica le sentenze impugnate bensì le decisioni fiscali prodotte quale titolo di rigetto definitivo, e non si confronta con la motivazione esposta dal Pretore;

che i reclami si rivelano così inammissibili;

che – sia rilevato per inciso – nel merito essi sarebbero in ogni caso infondati;

che, infatti, in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten­pro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che nella fattispecie le decisioni di tassazione dopo reclamo agli atti emesse il 6 novembre 2013 in merito all’imposta cantonale 2008 e 2009 (doc. B acclusi alle istanze) risultano passate in giudicato – ciò che il reclamante non contesta – e costituiscono così, unitamente alle decisioni di “calcolo conguaglio” (doc. C), validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi posti in esecuzione, compresi gli interessi;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

che motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (v. Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF);

che la contestazione fatta valere da RE 1, secondo cui il suo imponibile “reale” sarebbe nettamente inferiore a quanto deciso dall’autorità tributaria, esula quindi dalla competenza del giudice del rigetto dell’opposizione;

che essa sarebbe semmai dovuta essere fatta valere con un ricorso alla Camera di diritto tributario contro le decisioni di tassazione dopo reclamo (come peraltro indicato sulle stesse);

chela tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che, tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;

che non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente di fr. 10'538.85 e fr. 10'370.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2014.3565 (esecuzione n. __________5) è inammissibile.

2.

Il reclamo nella causa SO.2014. 3567 (esecuzione n. __________6) è inammissibile.

3.

Non si riscuotono oneri processuali.

4.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of August 1, 2014; the act was consolidated again on November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 80 and Art. 81 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 125, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of July 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.