Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2015.126

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

17 novembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.369 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 22 aprile 2015 dalla

RE 1 (VS)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 1° luglio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Pretore aggiunto;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la società RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 6'752.10 oltre agli interessi del 5% dal 4 novembre 2014;

che con istanza del 22 aprile 2015 la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla CO 1 al precetto esecutivo, ma al dibattimento fissato per il 17 giugno 2015 nessuno è comparso, motivo per cui il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;

che contro la decisione appena citata la procedente è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2015 per ottenerne l’annullamento e l’invio della richiesta del rigetto dell’opposizione “per revisione alla Pretura di Mendrisio-Sud”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato solo il 1° luglio 2015 contro la sentenza notificata alla società RE 1 già il 19 giugno 2015 alle ore 11:31 nelle mani di tale __________ (v. estratto relativo all’accertamento del recapito IPLAR della raccomanda n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;

che infatti il termine di ricorso sarebbe scaduto lunedì 29 giugno 2015 se quel giorno non fosse stato festivo (San Pietro e Paolo, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 30 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che il reclamo è pertanto irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'752.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2.

Le spese processuali di fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of November 1, 2015; the act was consolidated again on January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 31 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 142, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of July 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2016, February 1, 2016, January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.