Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2015.219

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Procedura sommaria. Irricevibilità del reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 novembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con la comunicazione 2 ottobre 2015 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa all’esecuzione n. __________ promossa da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 19 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2015 dal Pretore;

Considerandi

che RE 1 procede esecutivamente contro CO 1 per l’incasso di fr. 30'387.25 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2014;

che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 2 ottobre 2015 l’Ufficio di esecuzione di Lugano l’ha trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per giudizio;

che con decisione 12 novembre 2015, il Pretore ha ammesso l’opposizione, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 80.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 19 novembre 2015, ritenendo che la situazione finanziaria dell’escussa fosse stata valutata in modo eccessivamente soggettivo;

che contro la decisione con cui il giudice, come nel caso concreto, statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impu­gnazione (art. 265a cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2014.99 del 16 maggio 2014 e 14.2014.34 del 13 gennaio 2015, consid. 1), così come sulla questione dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC; Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC);

che altre censure possono essere fatte valere soltanto con l’azio­ne ordinaria di contestazione o di accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF);

che il “ricorso” in oggetto si rivela dunque irricevibile;

che non si giustifica di trasmetterlo al Pretore come azione ordinaria di accertamento del ritorno a miglior fortuna perché l’atto non appare adempiere le condizioni formali di una petizione, fermo restando che RE 1 appare ancora essere in tempo (20 giorni dalla notifica della sentenza che ammette l’opposizione) per promuovere una siffatta azione;

che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) ma si prescinde dal riscuoterla perché la sentenza impugnata non menziona l’assenza di mezzi d’impugnazione (art. 265a cpv. 1 LEF) e RE 1 ha agito senza l’ausilio di un rappresentante professionale (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto formulare osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'387.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, and Art. 112 — read in the version of November 1, 2015; the act was consolidated again on January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 265a — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 106, Art. 107, Art. 110, and Art. 121 — read in the version of July 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.