Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2015.68

Rigetto definitivo dell’opposizione. Inammissibilità di documenti nuovi prodotti per la prima volta col reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

1 giugno 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.4702 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istan­za 4 novembre 2014 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 aprile 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2015 dal Pretore;

Fatti

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di complessivi 29'820.–, ovvero fr. 6'820.– oltre agli interessi del 5% dal 5 ottobre 2013, di fr. 4'200.– più interessi del 5% dal 5 giugno 2014, di fr. 4'700.– più interessi del 5% dal 5 luglio 2014, di fr. 4'700.– più interessi del 5% dal 5 agosto 2014, di fr. 4'700.– più interessi del 5% dal 5 settembre 2014 e di fr. 4'700.– più interessi del 5% dal 5 ottobre 2014, indicando quale titolo di credito per tutti gli importi: “Alimenti mesi ottobre 2013, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2014”.

B.

Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 novembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 novembre 2014. Con la replica del 15 dicembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda limitando la propria pretesa a fr. 14'745.– oltre agli interessi e alle spese. Nella duplica del 31 dicembre 2014 la parte convenuta vi si è nuovamente opposta, chiedendo che venissero effettuate ulteriori deduzioni dall’importo richiesto da CO 1.

C.

Statuendo con decisione 24 marzo 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 5'730.–, oltre agli interessi del 5% dal 5 ottobre 2013 su fr. 820.–, dal 5 agosto 2014 su fr. 1'540.–, dal 5 settembre 2014 su fr. 1'685.– e dal 5 ottobre 2014 su fr. 1'685.–, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle parti metà ciascuno.

D.

Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 aprile 2015 per ottenerne la riforma nel senso di ridurre di fr. 2'270.– l’importo riconosciuto dal Pretore. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso specifico è dunque inammissibile il documento che RE 1 pretende di produrre per la prima volta col reclamo – ossia la copia della ricevuta del prelevamento effettuato il 27 settembre 2013 allo sportello dell’agenzia di __________ della __________ del __________ (allegato 3) –, sicché l’argomentazione del reclamo, interamente centrata su di esso, perde ogni forza di convincimento e non gli permette d’inficiare la motivazione del Pretore – con cui invero non si confronta – secondo la quale l’e­­scusso non ha reso verosimile l’identità di chi ha effettuato il prelevamento (decisione impugnata, a pag. 3 in mezzo). Infondato il reclamo va dunque respinto.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'460.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of August 1, 2014; the act was consolidated again on November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, Art. 320, Art. 321, Art. 326, and Art. 327 — read in the version of July 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2016, February 1, 2016, January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.