Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2015.95

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pronuncia dopo l’apertura del fallimento dell’escusso. Nullità

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 giugno 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 9 marzo 2015 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2015 dal Giudice di pace;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 349.80, indicando quale titolo di credito una “fattura istituto cantonale di patologia dip. della sanità e della socialità” del 4 settembre 2013;

che il 6 febbraio 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato l’autofallimento di RE 1;

che ciò nonostante, avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 marzo 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano;

che statuendo con decisione 23 aprile 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’i­stan­te;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2015, facendo valere che il credito posto in esecuzione rientra nel suo fallimento e scusandosi per non essersi presentato all’udienza indetta dal Giudice di pace, poiché era ricoverato all’ospedale Civico in seguito a un arresto cardiaco;

che il 29 maggio 2015 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato l’apertura del fallimento di RE 1 in procedura sommaria (FUSC n. __________/2015);

che per economia di procedura, stante la chiarezza della situazione giuridica e l’esiguità dell’importo posto in esecuzione, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la questione della tempestività del reclamo può rimanere indecisa, siccome con l’apertura dell’(auto) fallimento l’esecuzione oggetto della causa in esame si è estinta (art. 206 cpv. 1 LEF), sicché la sentenza impugnata, pronunciata durante il fallimento, va d’ufficio considerata nulla (DTF 93 III 59 consid. 3; Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 206 LEF);

che il reclamo va quindi accolto e la sentenza impugnata dichiarata nulla;

che visto la situazione finanziaria verosimilmente difficile del reclamante, si giustifica di rinunciare a prelevare spese processuali, la cui riscossione rischierebbe di tradursi per la collettività pubblica in spese supplementari;

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 349.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è dichiarata nulla.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of August 1, 2014; the act was consolidated again on November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 206 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48 and Art. 319 — read in the version of July 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.