Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2016.166

Fallimento. Istanza irricevibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali. Reclamo tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

19 settembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.1375 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2016 da

RE 1

contro

CO 1 Lugano

giudicando sul reclamo del 9 agosto 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2016 dal Pretore;

Considerandi

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di ese­cuzione di Lugano, il 18 marzo 2016 la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’CO 1 per il mancato pagamento di fr. 17'989.65 più interessi e spese;

che statuendo con decisione 16 giugno 2016 il Pretore ha respinto l’istanza (recte: l’ha dichiarata irricevibile) poiché l’istante non ha versato l’anticipo delle spese processuali presunte della Pretura e dell’ufficio dei fallimenti, stabilite in fr. 1'000.– con ordinanza del 12 maggio 2016, entro il termine di dieci giorni impartitole;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2016 facendo valere di non avere ricevuto la predetta ordinanza e di avere ottenuto una proroga del termine per versare l’anticipo;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che presentato soltanto il 9 agosto 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 già il 17 giugno (tracciamento Easy­Track dell’invio n. __________), in concreto il reclamo è manifestamente tardivo e pertanto irricevibile;

che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile poiché tardivo.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

3.

Notificazione a:

–;

–;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 74, and Art. 100 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 174 — read in the version of July 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 52 and Art. 61 — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.