Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2016.177

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 novembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.3344 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2016 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'486.60, indicando quale titolo di credito due attestati di carenza di beni emessi dal medesimo ufficio il 4 marzo 2016 (n. __________) e il 17 dicembre 2014 (n. __________) rispettivamente per fr. 8'486.60 e per fr. 8'776.80 in merito a un credito sorto nel quadro di un contratto di mutuo del 2 marzo 1988 con la Banca __________;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 luglio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente;

che statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne l’accoglimento “in considerazione delle [sue] giuste rimostranze”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo;

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio;

che il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti;

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;

che nel caso specifico RE 1 non si confronta con la sentenza impugnata, e in particolare non spiega perché l’attestato di carenza di beni dopo pignoramento emesso il 4 marzo 2016 dal­l’UE di Lugano per fr. 8'486.60 (doc. B) non costituirebbe, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione da lui interposta, come del resto esplicitamente stabilito dalla legge (art. 149 cpv. 2 LEF);

che il reclamante si limita invece a criticare l’operato dell’UE di Lugano relativo verosimilmente a un’altra esecuzione (quella in esame non essendo ancora giunta allo stadio del pignoramento) e a dolersi delle imposte che è tenuto a pagare, senza che si possa capire quale nesso tali censure avrebbero con la causa in esame;

che ad ogni modo non è questa la sede per discutere dell’operato dell’UE (contestabile solo con un ricorso all’autorità di vigilanza in virtù dell’art. 17 LEF) né dell’imposizione fiscale del reclamante;

che insufficientemente motivato il reclamo è irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'486.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 and Art. 149 — read in the version of July 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.