Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2016.275

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 novembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 13 luglio 2016 da

CO 1

(rappr. dall’RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’associazione CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 2'600.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2016, indicando quale titolo di credito le rette scoperte della figlia dell’e­scussa, __________;

che adito dalla procedente in seguito all’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo, con decisione del 25 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­posizione limitatamente a fr. 1'800.–, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 250.– e un’in­dennità di fr. 180.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2016 chiedendo una proroga del termine di reclamo fino al 15 dicembre 2015 per presentarne le motivazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato solo il 14 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 già il 31 ottobre (estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo e pertanto inammissibile;

che le spese processuali dell’odierno giudizio andrebbero poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui ella versa (è oggetto di diverse esecuzioni recente per importi non indifferenti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.