Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2017.26

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Competenza per valore

Rubrum

Incarto n.

Lugano

1° marzo 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna promossa con istanza 1° febbraio 2017 dalla

CO 1 __________

(rappr. dall’RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 febbraio 2017 dal Pretore aggiunto;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.– per diversi prelevamenti con la carta di credito e di fr. 60.– per spese di richiamo;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° febbraio 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna limitatamente a fr. 3'000.– oltre alle spese esecutive;

che statuendo con decisione del 7 febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza irricevibile e l’ha trasmessa per com­petenza alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno giacché il valore di causa non supera fr. 5'000.–;

che il 20 febbraio 2017 RE 1 ha scritto alla Pretura di Locarno-Campagna per ribadire la propria opposizione al precetto esecutivo fattogli notificare dalla banca, da lui ritenuto ingiusto, siccome egli afferma di avere già pagato diversi acconti mensili di fr. 200.– e di aspettare un conteggio del saldo;

che il 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha comunicato a RE 1 di avere trasmesso lo scritto appena menzionato alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno per competenza;

che RE 1 ha fatto pervenire anche a questa Camera tre copie del suo scritto del 21 febbraio 2017 con allegata la decisione 7 febbraio 2017 del Pretore aggiunto;

che in un primo tempo tale scritto è stato considerato come un reclamo contro la decisione appena citata;

che a ben vedere, però, RE 1 non la contesta e invero neppure la menziona;

che ad ogni modo l’assenza di competenza per valore del Pretore aggiunto è pacifica (art. 37 cpv. 1 e 31 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 3.1.1]);

che le spese processuali andrebbero poste a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le peculiarità del caso e la sua difficile situazione esecutiva inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna e alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 106 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.