Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2018.161

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

17 ottobre 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 16 luglio 2018 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2018 dal Giudice di pace;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1, che ha interposto opposizione, per l’incasso di complessivi fr. 958.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016;

che statuendo con decisione del 17 settembre 2018 sull’istanza presentata il 16 luglio 2018 da CO 1, il Giudice di pace del Circolo di Giubiasco l’ha accolta e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senza assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2018 per ottenere l’annullamento della tassa di giustizia e degli interessi e il tempo necessario a pagare le rate rimanenti, ammontanti a suo dire complessivamente in fr. 570.– senza interessi;

che stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), come indicato dal Giudice di pace in fondo al proprio giudizio;

che presentato solo l’8 ottobre 2018 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 già il 20 settembre 2018 (tracciamento EasyTrack della relativa raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;

che il termine d’impugnazione è infatti scaduto il 1° ottobre 2018;

che il reclamo è di conseguenza irricevibile, sicché non può essere trattato nel merito;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 958.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile per tardività.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.