Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2018.188

14.2018.188

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2018.188

Data decisione, Autorità: 26.03.2019, CEF

Titolo:

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo. Transazione extragiudiziale. Stralcio

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 242 CPC

Incarto n.

14.2018.188

Lugano

26 marzo 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° ottobre 2018 da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 novembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2018 dal Pretore, con cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 giugno 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 237'560.– oltre agli accessori;

preso atto della richiesta di stralcio della causa per intervenuta transazione formulata dall’istante con scritto del 28 dicembre 2018, cui la reclamante non si è opposta;

constatato che la procedura di reclamo è diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo come richiesto dalle parti (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);

ricordato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

considerato, nel caso specifico, che l’istante ha chiesto di porre le eventuali spese processuali a carico della reclamante e di compensare le ripetibili;

ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 237'560.–, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le spese processuali relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono ridotte a fr. 50.– e sono poste a suo carico, compensate le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte di anticipo eccedente, pari a fr. 350.–, le è restituita.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, and Art. 112 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 107, Art. 219, and Art. 242 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.