Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2018.212

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Tardività del reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 dicembre 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 112/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 12 luglio 2018 da

RE 1

(titolare della , )

contro

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2018 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 27 novembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'661.80 oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2018 e di fr. 300.–;

che statuendo con decisione del 27 novembre 2018, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha respinto l’istanza inoltrata il 12 luglio 2018 da RE 1 per far rigettare in via provvisoria l’oppo­sizione interposta dall’escussa, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 200.– a favore della convenuta;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

ch’essendo __________ stato dichiarato in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 14 febbraio 2019, la procedura di reclamo è rimasta sospesa, in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF dal 15 febbraio al 25 settembre 2019, quando la procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivo;

che soltanto al termine di tale sospensione il reclamo è passato al vaglio della Camera;

che la sentenza impugnata – prolata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie, secondo quanto comunicato dalla Posta Svizzera RE 1 ha ritirato la raccomandata contenente la sentenza impugnata (n. __________), speditagli il 27 novembre 2018, il giorno successivo;

che il termine di reclamo è così venuto a scadere lunedì 10 dicembre 2018 (art. 142 cpv. 1 e 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che consegnato alla posta solo il 19 dicembre 2019 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di RE 1.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 60, Art. 106, Art. 142, Art. 143, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 31 and Art. 207 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.