Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2019.103

Fallimento. Presupposti per ottenerne l’annullamento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

17 giugno 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza presentata l’8 marzo 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

(rappresentato da RA 1, )

giudicando sul reclamo del 23 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;

Fatti

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’8 marzo 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'639.10 più interessi e spese.

B.

All’udienza di discussione del 13 marzo 2019 nessuno è comparso.

C.

Statuendo con decisione del 6 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 7 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D.

Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2019, asserendo di avere “la ferma volontà di saldare il dovuto”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 maggio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.

2.

In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Nel caso in esame, il reclamante non fa valere alcuno dei presupposti appena citati, limitandosi ad affermare, peraltro senza riscontri oggettivi e concreti, di avere “la ferma volontà di saldare il dovuto” e di aver già “preso accordi con la debitrice” (recte: la creditrice). Ciò è insufficiente ed è comunque tardivo, dal momento che i presupposti dell’art. 174 LEF devono essere adem­piuti al più tardi l’ultimo giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Nella fattispecie, non solo il reclamante non ha estinto o depositato la somma reclamata dall’istante, o comunque ottenuto dalla stessa il ritiro dell’esecuzione, ma egli non appare neppure solvibile, siccome è oggetto di altre quattro esecuzioni. Del resto, il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo il 29 maggio 2019. Il reclamo va pertanto respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

3.

Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio di esecuzione, Locarno;

– Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 74, and Art. 100 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 174 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 52 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.