Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2019.199

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

Rubrum

Incarto n.

Lugano

29 ottobre 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 luglio 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 luglio 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni del 9 agosto 2017 di fr. 28'311.20 e di spese varie di fr. 10.–;

che statuendo con decisione del 15 ottobre 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza del 5 luglio 2019 della CO 1 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità all’istante;

che con scritto spedito il 21 ottobre 2019 RE 1 è insorto al Pretore dichiarando di non essere d’accordo con la sua decisione e, per quanto è dato di capire, di non essersi presentato all’udienza del 15 ottobre 2019 perché non stava bene, alludendo a un certificato medico che non ha prodotto;

che la Pretura ha trasmesso tale scritto alla Camera come reclamo contro la sentenza del 15 ottobre 2019;

che la sentenza appena menzionata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che nella fattispecie RE 1 non ha indicato alcun motivo al suo disaccordo e non ha neppure spiegato quale malattia l’ab­bia impedito di presentarsi all’udienza e perché non è stato in gra­do di avvertirne il Pretore prima del 15 ottobre;

che lo scritto di RE 1 va pertanto dichiarato irricevibile per carente motivazione;

che in assenza di una chiara e motivata istanza di citazione delle parti a una nuova udienza, non è pertanto necessario rinviare la causa al primo giudice (cfr. sentenza della CEF 14.2018.40 del 27 marzo 2018);

che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che non è neppure necessario notificare il giudizio odierno alla CO 1;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'321.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.