Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2019.39

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo contro una sentenza successivamente annullata e sostituita da una nuova. Stralcio del reclamo privo d’og¬getto

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 luglio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.5644 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 novembre 2018 dalla

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 febbraio 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 17'791.40 oltre agli interessi del 5% dal 15 agosto 2018, indicando quale titolo di credito: “affitti – spese accessorie – posteggi pigione luglio 2018, pigione agosto 2018, pigione settembre 2018, pigione ottobre 2018”;

che avendo la RE 1 interposto opposizione al pre­cetto esecutivo, con istanza del 9 novembre 2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che all’udienza di discussione tenutasi il 7 febbraio 2019, l’istan­te ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta non si è presentata;

che statuendo con decisione del 7 febbraio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senza assegnare indennità a favore dell’i­stante;

che l’8 febbraio 2019 la CO 1 ha comunicato al Pretore che differentemente da quanto indicato nella decisione, l’udienza si è tenuta il 7 febbraio 2019 e non il 16 novembre 2018, che all’udienza la parte istante era rappresentata dal proprio patrocinatore e che presumibilmente a seguito di quest’ulti­mo errore alla parte istante non sono state assegnate ripetibili;

che con nuova decisione dell’11 novembre 2018, il Pretore ha annullato e sostituito la precedente sentenza, aggiungendo nei motivi la menzione della presenza del patrocinatore dell’istante all’udienza del 7 febbraio 2019 e nel dispositivo n. 2 un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante posta a carico della convenuta;

che la decisione dell’11 febbraio 2019 è stata regolarmente notificata alla RE 1 l’11 marzo 2019 (cfr. ricerca postale Track&Trace);

che contro la prima sentenza la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2019 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata la limitazione del rigetto provvisorio dell’oppo­sizione a fr. 16'200.– (anziché fr. 17'791.40);

che contro la decisione dell’11 febbraio 2019 la RE 1 non ha invece interposto reclamo;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 20 febbraio 2019 contro la sentenza del 7 febbraio 2019, notificata alla RE 1 il 12 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

che tale sentenza è però stata annullata e sostituita dalla decisione pretorile dell’11 febbraio 2019, regolarmente notificata alla reclamante;

che siccome la RE 1 non ha contestato la nuova decisione né il principio dell’annullamento di quella precedente, il reclamo proposto contro la decisione annullata è senza oggetto;

che di conseguenza esso va stralciato dai ruoli (art. 242 CPC);

che ad ogni buon conto va ricordato alla reclamante che il contratto di locazione e i due contratti di locazione per parcheggio (doc. A, B e C), sottoscritti dall’escussa l’11 gennaio 2018, costituiscono validi titoli di rigetto dell’opposizione per i canoni e le spese accessorie relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018, pari a complessivi fr. 17'324.20;

che infatti essi prevedono un canone mensile di fr. 3'650.– per la locazione di sette locali oltre a un WC, cinque posteggi scoperti e due parcheggi interni, ossia di complessivi fr. 14'600.– per i quattro mesi in questione;

che a tale importo va aggiunta l’IVA del 7.7%, corrispondente a fr. 1'124.20 (14'600.– x 7.7%), essendo espressamente previsto al n. 18 del contratto di locazione (doc. A) che il “costo delle pigioni dell’ente locato e dei parcheggi è da intendervi IVA esclusa”;

che il contratto di locazione prevede inoltre l’obbligo di versare a titolo di spese accessorie fr. 400.– mensili, ovvero fr. 1'600.– per i mesi da luglio a ottobre 2018;

che in caso di stralcio del reclamo divenuto privo di oggetto, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG per analogia);

che non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenien­za alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni stante l’esito del giudizio odierno;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è quindi stralciato dai ruoli.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Nella misura in cui non dev’essere compensata con eventuali crediti dello Stato, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 150.–, è restituita alla RE 1.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 242, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.