Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2019.44

Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza diventata senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione. Spese e ripetibili

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 luglio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.155 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 20 novembre 2018 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 febbraio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­casso dei contributi personali del primo trimestre del 2018, di fr. 122.10 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2018;

che statuendo con decisione del 25 febbraio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indenni­tà di fr. 15.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2019 per ottenerne un riesame;

che il 9 marzo 2019 la Cassa istante ha comunicato a questa Camera di avere ritirato l’esecuzione oggetto della decisione impugnata già il 26 novembre 2018;

che nelle sue osservazioni del 15 marzo 2019, l’istante ha puntualizzato di non avere fatturato al convenuto alcun tipo di spesa, o di averle stornate, e di ritenere “evasa la pendenza”;

che stante il ritiro dell’esecuzione il reclamo è da considerare senza oggetto per quanto concerne il rigetto dell’opposizione;

che per quanto attiene alla questione delle spese e ripetibili, da ripartire secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), la causa è diventata senza oggetto, sia in prima che in seconda istanza, in ragione del ritiro dell’esecuzione, avvenuto già il 26 novembre 2018 sei giorni dopo l’inoltro dell’istanza;

che ciò è da addebitare all’istante, specie perché non risulta aver comunicato il ritiro dell’esecuzione al giudice del rigetto, lasciando proseguire inutilmente la procedura;

che le spese processuali di primo e di secondo grado vanno poste di conseguenza a suo carico;

che non si pone invece problema di ripetibili, siccome RE 1 non ha presentato osservazioni in prima istanza e nel reclamo non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 122.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata mentre è accolto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 107 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.