Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2020.116

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

31 agosto 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.6034 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ notificato il 20 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 18'619.10 oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 27 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 2 dicembre 2019 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–;

che con scritto del 4 agosto 2020 l’RE 1 ha comunicato alla Pretura di non aver “mai” ricevuto la decisione appena menzionata e chiesto di essere ascoltata onde poter esternare il carattere a suo dire scorretto della fattura fatta valere dalla CO 1;

che il Pretore ha trasmesso tale scritto alla Camera quale reclamo, con comunicazione all’RE 1;

che la sentenza contestata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo la notifica avvenuta in concreto all’RE 1 il 28 aprile 2020 (tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 8 maggio;

che presentata il 4 agosto 2020 (data del timbro postale), la contestazione dell’RE 1 è quindi ampiamente tardiva;

che trattata come reclamo essa è pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico della reclamante.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 60, Art. 106, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of July 1, 2020; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.