Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2020.134

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Termine per presentare osservazioni all’istanza. Ferie estive della LEF

Rubrum

RE 1

Incarto n.

Lugano

8 febbraio 2021/lk

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa S20-230 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 15 luglio 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'054.90, indicando quale causa del credito le “spese condominiali (2. Accon­to 2017-2018, 1. acconto 01.07.18-22.08.18, acconto straordinario 01.07.18-22.08.18, 2. acconto 2018/2019 saldo al 30.06.2019)”;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 15 luglio 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso;

che il 21 luglio 2020 il Giudice di pace ha impartito all’escusso un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni all’istan­­za;

che statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Giudice di pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 165.– e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2020 per ottener­ne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice affinché emani una nuova decisione dopo avergli assegnato un nuovo termine per formulare osservazioni all’istanza, facendo valere che la sentenza impugnata è stata emanata prima della scadenza del termine assegnato il 21 luglio 2020, a dire del ricorrente sospeso durante le ferie estive dal 15 luglio al 15 agosto;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo la notifica avvenuta in concreto a RE 1 il 25 agosto 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 settembre, sicché presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;

che nel merito il reclamante non ha considerato che per le procedure giudiziarie a norma della LEF cui si applica la procedura sommaria – tra le quali, come visto, rientra l’azione di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 251 lett. a CPC) – le ferie e sospensioni sono disciplinate dalla LEF (art. 145 cpv. 4 LEF), o meglio dagli art. 56 e 63 LEF (sentenze della CEF 14.2019.84 del 24 settembre 2019 consid. 1.1/b e 14.2018.133 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1 e i rinvii);

che secondo l’art. 56 n. 2 LEF le ferie estive si estendono tra il 15 e il 31 luglio (e non fino al 15 agosto);

che nella fattispecie, il termine di 20 giorni assegnato il 21 luglio 2020 per la presentazione delle osservazioni è iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, ed è scaduto domenica 23 agosto, salvo essere riportato a lunedì 24 agosto 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che la sentenza impugnata è pertanto stata emessa proprio l’ul­timo giorno del termine assegnato all’escusso;

che il reclamante non pretende, per avventura, di aver inoltrato osservazioni all’istanza proprio il 24 agosto 2020, anzi dice di averle segnate nell’agenda per fine agosto;

che nessuno può ignorare la legge, neppure chi non è giurista;

che nulla nell’ordinanza del 21 luglio 2020 poteva far pensare al reclamante che il termine sarebbe stato sospeso fino al 15 agosto;

che il Giudice di pace non era d’altronde tenuto a indicare nell’or­dinanza che il computo del termine non era disciplinato dall’art. 145 cpv. 1 CPC, bensì dagli art. 56 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;

che l’obbligo di segnalare eccezioni alla sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie statuito all’art. 145 cpv. 3 CPC vale so­lo, come risulta dal suo testo, per le procedure (sommarie e di con­ciliazione) menzionate all’art. 145 cpv. 2 CPC, e non anche per le procedure sommarie e per i termini d’azione della LEF, disciplinati dall’art. 145 cpv. 4 CPC, norma che deroga alle norme dei precedenti capoversi (Stéphane Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, JdT 2016 III 93 ad 2.2.2; Steiner in: Bohnet et al. (ed.), Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, n. 408 pag. 200 e i rinvii; il Tribunale federale ha lasciato la questione aperta in: DTF 141 III 171 seg. consid. 3 pur escludendo l’applicazione dell’art. 145 cpv. 3 CPC alla procedura di ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF);

che RE 1 ammette di aver ricevuto l’ordinanza già il 22 luglio 2020 e quindi avrebbe avuto modo di formulare osservazioni tempestivamente entro il 24 agosto 2020;

che l’art. 56 LEF si applica anche nel settore dell’edilizia;

che il reclamo va pertanto respinto;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'054.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 142, Art. 145, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 31, Art. 56, Art. 63, and Art. 145 — read in the version of October 20, 2020; the act was consolidated again on August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.