Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2020.140

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Prescrizione e fallimento personale allegati per la prima volta con il reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 marzo 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 luglio 2020 dall’

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 11'773.45, indicando quale causa del credito tre attestati di carenza di beni del 1997, 2019 e 2020, rilasciati per un credito fondato sul “Cash-Credit-Vertrag” del 20 gennaio 1995;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza dell’8 luglio 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che statuendo con decisione 21 agosto 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto al Pretore medesimo con uno scritto del 31 agosto 2020, al quale ha successivamente confermato di volerne la trasmissione a questa Camera come reclamo;

che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);

che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo il reclamante l’attestato di carenza di beni invocato quale titolo di rigetto sarebbe prescritto in quanto emesso il 21 lu­glio 1997 nel quadro del suo fallimento personale;

che tale allegazione è nuova – RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza in prima sede – e pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);

che ad ogni modo la censura è infondata giacché l’attestato di carenza di beni figurante agli atti è quello rilasciato dall’Ufficio d’ese­­cuzione di Locarno il 5 maggio 2020 per fr. 11'773.45, la cui prescrizione non interverrà prima del 2040 (art. 149a cpv. 1 LEF);

che pure l’allegazione secondo cui il Tribunale di __________ avrebbe decretato il suo fallimento personale il 21 luglio 1997 è nuova e quindi irricevibile, per tacere del fatto che il documento giustificativo prodotto con il reclamo non è una decisione di fallimento, ben­sì una ricevuta per il deposito dell’anticipo delle spese della procedura di fallimento;

che ad ogni modo RE 1 non ha eccepito il non ritorno a miglior fortuna in occasione della notifica del precetto esecutivo ed ora è troppo tardi per farlo (art. 75 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2011.151 del 29 settembre 2011);

che sono pure inammissibili e comunque senza rilievo per l’odier­­no giudizio i preventivi per cure dentarie di oltre fr. 31'000.– cui accenna il reclamante – senza produrli –, fermo restando che se ne potrà tenere conto, se del caso, in sede di pignoramento (art. 93 LEF);

che fondato esclusivamente su allegazioni di fatto e documenti nuovi il reclamo è irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'773.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 106, Art. 251, Art. 319, Art. 321, Art. 326, and Art. 327 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 75, Art. 93, and Art. 149a — read in the version of October 20, 2020; the act was consolidated again on August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.