Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2020.188

Fallimento. Reclamo tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 febbraio 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 settembre 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con istanza 4 settembre 2020 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'327.70 più interessi e spese;

che statuendo con decisione del 13 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera per ottenere l’annullamento del fallimen­to con un reclamo recante la data dell’11 novembre 2020, ma pervenutole solo il 26 novembre 2020;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che siccome la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 novembre 2020 (ancorché essa abbia avuto notizia del fallimento già prima, dal momento che il reclamo reca la data dell’11 novembre), il termine d’impugnazione è scaduto al più tardi lunedì 23 novembre;

che il reclamo è pervenuto a questa Camera solo il 26 novembre;

che la busta contenente il reclamo è sprovvista di timbro, mentre il tracciamento della raccomandata non permette di determinare quando l’atto è stato consegnato alla posta;

che entro il termine impartito dal presidente della Camera con ordinanza del 27 novembre 2020, la reclamante ha scritto il 9 dicembre 2020 di aver inviato in allegato la prova della “ricezione della documentazione con la data 18. Novembre a.c.”, ma l’allegato citato mancava;

che con e-mail dell’11 dicembre 2020 la reclamante ha trasmesso un “Elenco tracce” delle Poste italiane allegando che .’informazio­­ne per il fallimento è stata spedita una seconda volta in Italia ed i giorni dovrebbero decorrere dal 18.11.2020”;

che il documento in questione, a prescindere dai dubbi che la sua impaginazione può far sorgere circa il suo carattere ufficiale, non corrisponde a quanto richiesto dal presidente della Camera;

che tale documento non rimette neppure in discussione il fatto che la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante (per la prima volta secondo lei) il 13 novembre 2020, come risulta dalla firma del suo presidente e segretario PI 1 sull’avviso di ricevimento figurante nell’incarto della Pretura (si confronti con la firma sulla procura del 20 settembre 2020 acclusa al reclamo);

che spettando alla reclamante la prova della tempestività del reclamo (sentenza del Tribunale federale 1C_589/2015 del 16 mar-zo 2016, consid. 2.2), in mancanza d’indicazione sulla data in cui il reclamo è stato consegnato alla posta, esso risulta irricevibile;

che ad ogni modo il reclamo risulta inoltre infondato nel merito;

che la reclamante non risulta infatti aver sottoscritto l’accordo di pagamento accluso al reclamo e nello scritto del 14 ottobre 2020 l’CO 1 conferma al Pretore di non essere stata informata di un accordo di pagamento e, di conseguenza, di non aver ritirato la domanda di fallimento;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 74, and Art. 100 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 174 — read in the version of October 20, 2020; the act was consolidated again on August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.