Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2020.28

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di tassazione passata in giudicato. Tardività del reclamo e carente motivazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 agosto 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 167/2019/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 18 novembre 2019 dal

CO 1

(rappresentato dal Municipio, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Agno;

Fatti

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'065.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 27 luglio 2019 (indicando quale causa del credito: “Imposte comunali speciali anno 2015 fr. 1'470.50; accrediti da dedurre fr. 405.35”), fr. 30.– (per “tassa diffida”) e fr. 73.10 (per “interessi sino al 26.7.2019”).

B.

Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 novembre 2019 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 17 dicembre 2019.

C.

Statuendo con decisione del 17 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

D.

Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un’“opposizione” del 27 febbraio 2020 facendo valere ch’essa poggia su una decisione dell’Ufficio esazione e condoni da lei contestata e ancora in discussione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Datato 27 febbraio 2020 ma consegnato alla Posta solo il 2 marzo, il reclamo contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 febbraio 2020 (v. tracciamento del­l’invio n. 98.41.910461.00000513), è tardivo, essendo il termine di ricorso scaduto venerdì 28 febbraio 2020. Il reclamo è quindi in­ammissibile.

1.2

L’impugnazione è d’altronde irricevibile per un altro motivo. Il reclamo deve infatti essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Ora, RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le bollette di pagamento delle imposte comunali speciali 2015 prodotte dal CO 1 sono passate in giudicato e costituiscono quindi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. Per quanto di rilevanza nella fattispecie, si limita a contestare in-tegralmente la decisione posta a fondamento dell’istanza, che secondo lei sarebbe “ancora in discussione”. Il reclamo si rivela quin­di inammissibile anche perché è insufficientemente motivato. La reclamante non ha del resto dimostrato di aver interposto reclamo contro le decisioni di tassazione comunale o cantonale, per tacere del fatto che la presentazione di una domanda di condono non sospende automaticamente l’esecutività della decisione fiscale (art. 246 cpv. 4 LT).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stata notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'168.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 50.– anticipata da RE 1 le è restituita.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of July 1, 2020; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Art. 246 — read in the version of January 1, 2020; the act was consolidated again on January 1, 2022, January 1, 2023, and January 1, 2024.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.