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14.2020.62

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decesso del convenuto durante la causa. Mancata produzione di una procura aggiornata e del certificato ereditario relativo agli eredi del convenuto

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 dicembre 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S19-281 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 21 ottobre 2019 da

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

contro

RE 1 († 2020),

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2020 presentato dall’avv. PA 1 per conto della defunta RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'800.– oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2019, indicando quale causa del credito la “Fatt. n. 277 del 17.07.2019”;

che avendo l’escussa interposto opposizione, con istanza del 21 ottobre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso;

che dopo il deposito delle conclusioni, il 16 aprile 2020 è deceduta RE 1;

che statuendo con decisione del 5 maggio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata l’avv. PA 1 è insorta a questa Camera a nome di RE 1 con un reclamo del 12 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previa concessione dell’effetto sospensivo e protestate spese e ripetibili;

che con ordinanza del 15 maggio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato la domanda di effetto sospensivo temporaneamente senza oggetto e impartito all’avv. PA 1 un termine fino al 3 agosto 2020 per produrre una procura aggiornata e un certificato ereditario relativo agli eredi di RE 1;

che con ordinanza del 26 agosto 2020 il termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2020, con l’avvertenza che in caso di silenzio il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che entro la scadenza prorogata l’avv. PA 1 non ha prodotto quanto richiesto;

che conformemente all’avvertenza contenuta nell’ordinanza del 26 agosto 2020 il reclamo va dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto che non è stato necessario un esame del merito del reclamo, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico dell’avv. PA 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anti­cipo versato, di fr. 100.–, le è restituita.

3.

Notificazione a:

– avv. – avv.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 59, Art. 60, and Art. 106 — read in the version of July 1, 2020; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.