Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2021.144

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

Rubrum

RE 1

Incarto n.

Lugano

25 febbraio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause 152A21S, 153A21S e 210A21S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanze 9 marzo 2021 e 22 aprile 2021 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 settembre 2021 presentato da RE 1 contro le tre decisioni emesse l’8 settembre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con tre precetti esecutivi (n. __________99, __________59 e __________61) tutti emessi il 28 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso dei contributi personali per gli anni 2016, 2014 e 2015, di fr. 78.65 ogni anno oltre agli interessi del 5% dal 20 ottobre 2020 e alle “Tasse diffida e/o interessi di mora” di fr. 7.10 nella prima esecuzione, di fr. 17.10 nella seconda esecuzione e di fr. 10.75 nella terza esecuzione;

che avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze del 9 marzo 2021 e 22 aprile 2021 la Cassa cantonale ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che nel termine impartito, la convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte del 10 maggio 2021;

che statuendo con tre decisioni separate dell’8 settembre 2021, il Giudice di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– in ciascuna delle cause;

che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un unico reclamo del 29 settembre 2021 chiedendo di “ritirare e annullare tutti i precetti esecutivi AVS”;

che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nel caso in esame tutte e tre le decisioni impugnate sono state notificate a RE 1 il 10 settembre 2021 (raccomandata n. 98.__________);

che il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 20 settembre (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che presentato solo il 30 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è tardivo e pertanto irricevibile;

che, ad ogni modo, nella misura in cui fa valere di aver cessato l’attività di farmacista nel 2011, di avere ceduto gratuitamente l’ar­­redo della farmacia all’Ufficio dei beni culturali di Bellinzona e di ritenere difficile immaginare il lavoro in una farmacia inesistente, la reclamante non critica a ben vedere le decisioni impugnate, bensì le decisioni con le quali la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha stabilito i contributi personali posti in esecuzione, ciò che RE 1 avrebbe dovuto fare interponendo opposizione alle decisioni della Cassa (del 17 ottobre 2017, 3 mar­zo 2016 e 18 settembre 2018 prodotte con le istanze) entro trenta giorni dalla loro notifica, come indicato sulle stesse alla voce “5. Mezzi di diritto”;

che sollevate solo in sede di rigetto dell’opposizione, le sue censure erano comunque tardive (cfr. art. 81 LEF);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 89.40 nella causa 152A21S, di fr. 95.75 nella causa 153A21S e di fr. 85.75 nella causa 210A21S non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 142, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 31 and Art. 81 — read in the version of August 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2026.