Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2021.85

Rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione. Competenze della CEF. Reclamo irricevibile per carente motivazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 ottobre 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 aprile 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 8'745.55 oltre agli interessi del 7% dal 1° novembre 2020, indicando quale causa del credito le “pigioni appartamento non pagate da marzo a ottobre 2020”;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 aprile 2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che, nel termine impartito, il 3 maggio 2021 il convenuto ha presentato le proprie osservazioni scritte;

che statuendo con decisione del 10 giugno 2021, il Pretore ha accolto (recte: parzialmente accolto) l’istanza e rigettato l’opposi­­zione interposta dal convenuto in via provvisoria limitatamente a fr. 4'088.55 e in via definitiva per fr. 300.–, oltre agli interessi in entrambi i casi del 5% dal 1° novembre 2020, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (per RE 1 esse sono state assunte dallo Stato) senz’assegnare alcun’indennità a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto al presidente del Tribunale d’appello con un reclamo del 14 giugno 2021 chiedendo delle non meglio precisate “verifiche” nonché di “procedere in maniera celere a corretta giustizia”;

che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dap­­pello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);

che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

ch’esso deve essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che il contratto di locazione costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione per le pigioni e l’acconto spese accessorie maturati da marzo a ottobre 2020 e la sentenza di sfratto un valido titolo di rigetto definitivo per le spese processuali e l’indennità stabilite in tale decisione;

che RE 1 non si confronta minimamente con la decisio­ne impugnata, ma si limita a elencare una serie di “ipotesi di rea­to”, di documenti, denunce e querele varie presentate davanti al Ministero pubblico e ad altre autorità, auspicando che “si possa far luce ed eseguire verifiche” presso il Tribunale d’appello;

che quanto preteso da RE 1 nel suo reclamo sconclusionato e a tratti incomprensibile non può essere vagliato dalla scrivente Camera, chiamata quale autorità giudiziaria superiore a statuire sui reclami e appelli contro le decisioni delle Preture e delle Giudicature di pace nelle cause proposte a norma della LEF (comprese le procedure di rigetto dell’opposizione come quella in esame), escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF);

che tra le (limitate) competenze di questa Camera non rientra segnatamente quella di verificare l’esistenza di eventuali ipotesi di reato o altri aspetti di natura penale;

che le richieste formulate da RE 1 sono di conseguenza inammissibili e il suo reclamo, insufficientemente motivato, manifestamente irricevibile;

che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (è al beneficio di prestazioni assistenziali) inducono a prescindere da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che la domanda formulata dal reclamante il 6 agosto 2021, volta all’esonero dal pagamento delle spese giudiziarie in questa sede, diventa così senza oggetto;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 4'388.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 106, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of January 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 83 and Art. 85a — read in the version of August 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.