Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2022.3

14.2022.3

Rubrum

RE 1CO 1

Incarto n.

Lugano

4 febbraio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 57.21 SOMM (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza inoltrata il 17 novembre 2021 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 gennaio 2022 dal Giudice di pace supplente, con cui ha parzialmente accolto di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’ese­cuzione n. __________ promossa contro il reclamante limitatamente a fr. 1'350.– e l’ha condannato a rimborsare all’istante fr. 900.– entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;

preso atto dello scritto del 1° febbraio 2022 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'250.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 106, Art. 219, and Art. 241 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.