Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2022.82

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Rubrum

CO 1

Incarto n.

Lugano

20 luglio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.2374 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2022 da

RE 1 (GR)

contro

CO 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________05 emesso il 10 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 32'000.– oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 19 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza presentata da RE 1 il 6 aprile 2022, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 60.–;

che con scritto del 15 giugno 2022 RE 1 ha nuovamente trasmesso al Pretore il riconoscimento di debito accluso all’istan­­za, evidenziando con due frecce verdi il posto in cui l’escusso ha apposto la propria firma, e ha scritto di rimanere in attesa di una nuova decisione di accoglimento dell’istanza;

che il Pretore ha trasmesso tale scritto a questa Camera come reclamo contro la sentenza del 19 maggio 2022;

che, in effetti, in linea di massima la modifica di una decisione già emessa può essere ottenuta solo mediante un reclamo contro la decisione contestata;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo la notifica avvenuta a RE 1 già il 20 maggio 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.41.912373.00111210), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 30 maggio;

che consegnato alla posta solo il 20 giugno 2022 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo di RE 1 è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico del reclamante.

3.

Notificazione a .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, and Art. 112 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 31 — read in the version of August 1, 2021; the act was consolidated again on January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 60, Art. 106, Art. 143, Art. 251, Art. 319, and Art. 321 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of January 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2026.