Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2023.117

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo contro il dispositivo sulle spese processuali, poi rettificato dal giudice di prima sede. Stralcio

Rubrum

CO 1CO 1CO 1CO 1

Incarto n.

Lugano

15 novembre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1196 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 11 settembre 2023 dall’

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'228.25 oltre agli accessori;

che con istanza dell’11 settembre 2023, l’CO 1 ha chiesto alla Giudicatura del Circolo di Lugano Ovest il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo e la concessione del gratuito patrocinio;

che statuendo con decisione del 24 ottobre 2023 il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo, dando atto che l’istante aveva “ritirato l’opposizione”, e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico della convenuta;

che con decisione apparentemente dello stesso giorno, “richiama­to l’art. 334 cpv. 1 CPC il Giudice di pace ha emesso una decisione di rettifica di quella già emanata, con cui ha condonato la tassa di giustizia di fr. 150.–;

che contro la prima sentenza citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 novembre 2023 per ottener­ne la riforma nel senso dello stralcio della causa “constatata la desistenza” dell’istante, e la messa a carico di quest’ultimo delle spe­se processuali, protestate spese e ripetibili;

che, tuttavia, la decisione di rettifica di quella impugnata è stata notificata alla RE 1 un giorno prima dell’inoltro del recla­mo, ovvero il 2 novembre 2023 (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.41.910455.00020460);

che con il condono delle spese processuali l’interesse personale della RE 1 al reclamo è venuto meno, sicché esso risulta senza oggetto e come tale va stralciato dal ruolo d’ufficio (art. 59 cpv. 1 n. 2, 60 e 242 CPC);

che viste le carenze manifeste riscontrabili nelle decisioni emesse dal Giudice di pace – non solo sulla questione delle spese, ma pure sul motivo dello stralcio, indicato nel dispositivo come il ritiro del­l’opposizione, mentre due righe sopra il giudice aveva correttamente accertato che il ritiro verteva sull’istanza – e sull’evidenzia­zione non proprio ottimale della rettifica, si giustifica in equità di rinunciare al prelevamento di spese anche in seconda sede (art. 107 cpv. 1 lett. e cpv. 2 CPC);

che un’indennità ripetibili non può essere posta a carico né del­l’i­stante, siccome non è stato interpellato in questa sede e non ha colpa per gli errori del Giudice di pace, né dello Stato, secondo la giurisprudenza costante di questa Camera (in ultimo luogo: sentenza della CEF 14.2023.81 del 29 agosto 2022 pag. 3), per tacere del fatto che, facendo prova di perfetta diligenza, la RE 1 avrebbe potuto evitare di presentare un reclamo d’acchito senza oggetto;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'228.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

che stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificarlo alla controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

2.

Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione all’avv. .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 107, Art. 242, and Art. 334 — read in the version of September 1, 2023; the act was consolidated again on January 1, 2025 and July 1, 2026.