Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2024.58

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo del convenuto contro la decisione che dichiara l’istanza irricevibile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 aprile 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.300 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 marzo 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 marzo 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 novembre 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 764.65 oltre a interessi e spese;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 marzo 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

che statuendo con decisione del 28 marzo 2024, il Pretore aggiun­-to ha dichiarato l’istanza irricevibile siccome RE 1 è domiciliato fuori dal suo circondario, ossia a __________ (Comune di __________), che fa parte del Circolo del Ceresio, e quindi del Distretto di Lugano (Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100);

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto alla “Corte d’Appello” con un reclamo del 3 aprile 2024, “respin­g[endo] questa richiesta di fr. 764.65”;

che il reclamo va d’acchito dichiarato irricevibile (art. 60 CPC), dal momento che RE 1 non ha alcun interesse concreto degno di protezione a contestare una decisione che non gli arreca alcun pregiudizio (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), visto che l’istanza della CO 1 contro di lui è stata dichiarata irricevibile, cioè il Pretore aggiunto non ha esaminato le domande dell’istante, e le spese processuali sono state poste a carico della CO 1;

che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si rinuncia a prelevarne una, siccome egli ha agito senza l’ausilio di una persona cognita di diritto e il valore litigioso è esiguo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 764.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113, and Art. 116 — read in the version of February 1, 2024; the act was consolidated again on July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 59, Art. 60, and Art. 106 — read in the version of September 1, 2023; the act was consolidated again on January 1, 2025 and July 1, 2026.