Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2014.114

Ricorso contro un’asta e contro il successivo stato di riparto del ricavato. Ricorso tardivo sul primo punto e infondato sul secondo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 ottobre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 ottobre 2014 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, o meglio contro l’asta 23 settembre 2014 del fondo n. __________ RFD di __________ e il relativo stato di riparto del 13 ottobre 2014 eseguiti nella procedura di realizzazione di pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

Considerandi

che il 7 dicembre 2012 PI 1 ha promosso nei confronti di RI 1 un’esecuzione in via di realizzazione del pegno che grava il fondo n. __________ RFD di __________, appartenente allora all’escussa e al (ormai ex) marito in comproprietà;

che il 23 settembre 2014 l’UEF ha realizzato il fondo a pubblico incanto e il 6 ottobre ha diffidato l’escussa a liberare i locali;

che il 13 ottobre 2014 l’UEF ha allestito lo stato di riparto relativo al ricavo di fr. 825'000.– ottenuto con la predetta asta;

che con scritto del 23 ottobre 2014 intitolato “contestazione riparto incanto 4/2014” RI 1 ha chiesto alla Camera l’annullamento dell’asta e l’immediato “blocco” del riparto;

che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che in quanto diretto contro l’asta, il ricorso è manifestamente tardivo e quindi irricevibile, avendo la ricorrente avuto notizia dell’asta al più tardi il 9 ottobre 2014 (data del ritiro della raccomandata contenente la diffida del 6 ottobre);

che di conseguenza la contestazione dello stato di riparto risulta infondata, siccome l’unica motivazione addotta dalla ricorrente è la pretesa irregolarità dell’asta, che però non verrà annullata dal momento che, come visto, la censura è stata fatta valere tardivamente;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 62 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2016, February 1, 2016, January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.