Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2014.126

Calcolo del minimo esistenziale. Premi della cassa malati

Rubrum

Incarto n.

Lugano

17 dicembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 novembre 2014 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del ricorrente effettuato il 20 ottobre 2014 nelle esecuzioni del gruppo n. __________ promosse nei confronti di lui da

PI 1

PI 2

PI 3

(rappresentanti dall’RA 1, )

PI 4

(rappresentato dal RA 2

, )

Considerandi

che nell’ambito della procedura appena citata, il 20 ottobre 2014 l’UE ha proceduto ad interrogare l’escusso per stabilirne il minimo esistenziale;

che in tale contesto, RI 1 ha dichiarato che i premi della sua cassa malati erano in arretrato (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento);

che lo stesso giorno l’UE ha calcolato il minimo di esistenza dell’escusso in fr. 5'650.– (importo di base fr. 1'200.–, alimenti per la moglie separata e i due figli fr. 3'500.–, canone di locazione fr. 850.–, spese per ricerca lavoro fr. 100.–, doc. C accluso al ricorso), e ha notificato lo stesso giorno alla cassa disoccupazione UNIA il pignoramento della parte delle indennità dovute all’e­­scusso eccedente il suo minimo vitale;

che con ricorso dell’11 novembre 2014, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del beneficio del gratuito patrocinio, di annullare il pignoramento, rimproverando all’UE di non avere computato il premio di cassa malati di fr. 230.25 ch’egli asserisce di pagare mensilmente;

che con ordinanza 17 novembre 2014 il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento sia dell’effetto sospensivo sia del beneficio del gratuito patrocinio;

che nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2014 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.

che i versamenti dei premi allegati dal ricorrente (“polizze di vers. arancione”, doc. E accluso al ricorso) sono stati eseguiti l’11 novembre 2014, dopo il pignoramento e concernono soltanto due premi mensili della cassa malati senza indicazione del periodo di riferimento;

che così il ricorrente non ha dimostrato il regolare pagamento dei premi – condizione indispensabile per il loro computo nel minimo esistenziale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93 LEF);

che del resto il 5 e il 17 novembre 2014 l’UE ha emesso tre comminatorie di fallimento (n. __________, __________ e __________) per oltre fr. 4'000.– per premi arretrati della ____________ SA;

che il ricorso va quindi respinto, ferma restando la facoltà eventuale per il ricorrente di convenire con l’Ufficio le modalità atte a garantire il pagamento effettivo dei premi (v. RtiD 2010 II 718 n. 61c) nel quadro di una procedura di revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 20a and Art. 93 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 62 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2016, February 1, 2016, January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.