Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2014.132

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 novembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 novembre 2014 di

RI 1

(titolare della ditta individuale RI 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

Fatti

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 7 ottobre 2014 da PI 1 contro RI 1, titolare della ditta individuale RI 1, per l’in­casso di fr. 26'575.05 oltre interessi del 5% dal 28 maggio 2014 e accessori, il 7 novembre 2014 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.

B.

Con ricorso 13 novembre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.

C.

Con osservazioni del 17 novembre 2014 PI 1 ha comunicato di non essere disposta ad accettare le condizioni proposte dalla ricorrente, mentre l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2.

Nel caso specifico, RI 1 contesta l’importo posto in esecuzione, invocando una fattura “da scorporare inerente [a] un intervento e messa in servizio mai effettuato per fr. 2'700.–, e propone di versare fr. 18'000.– a saldo della pretesa avversaria, considerati “gli innumerevoli problemi creati dal loro comportamento, dimostrabili tramite testimonianze di altre società coinvolte e documentazioni supplementari”.

Ora, come detto la via del ricorso all’autorità di vigilanza contro la comminatoria di fallimento non consente alle parti, e in particolare all’escusso, di (ri)contestare l’esistenza, l’importo o l’esigibili­tà del credito posto in esecuzione. Tale facoltà gli è infatti offerta a uno stadio precedente della procedura, potendo egli formulare opposizione al precetto esecutivo – ciò che nel caso specifico la società escussa ha omesso di fare – e occorrendo difendersi poi in un’eventuale azione intesa al rigetto della sua opposizione. In concreto, poiché non indica alcun motivo formale d’impugnazi­one, il ricorso è infondato a va di conseguenza respinto.

3.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 39, Art. 40, Art. 80, and Art. 88 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 62 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2016, February 1, 2016, January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.