Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2015.90

15.2015.90

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 dicembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 novembre 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’avviso d’incanto emesso il 6 novembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 66'153.25 oltre agli accessori;

che il 6 novembre 2015 l’UE ha emesso l’avviso di vendita dei beni pignorati il 12 marzo 2015 (una quota sociale della società P__________ Sagl di fr. 155'000.– e quattro certificati azionari della I__________ SA;

che con ricorso del 12 novembre 2015, RI 1 ha impugnato l’avviso d’incanto, facendo valere che la P__________ Sagl “non ha ricevuto alcuna somma di denaro malgrado e il contratto non è stato rispettato”, e lo stesso giorno ha interposto all’UE un’“oppo­­sizione all’incanto della proprietà in discussione”, citando sempre la stessa esecuzione e affermando di essere lui il creditore “in quanto vengo ostacolato nella trasformazione dei negozi in appartamenti”;

che il 13 novembre 2015 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo – non motivata – formulata dal ricorrente con l’“opposizione”, facendo notare che l’asta impugnata riguardava solo i beni pignorati dalla procedente e non il fondo cui egli allude nell’“opposizione”;

che il 17 novembre 2015 l’UE ha realizzato i beni mobili posti all’asta;

che il 30 novembre 2015 la PI 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sul ricorso, ritenuto “palesemente inconcludente”;

che nelle proprie osservazioni dell’11 dicembre 2015, l’UE ha chiesto che il ricorso venisse respinto nella misura in cui non è motivato e non riguarda i beni posti all’asta;

che, difatti, la domanda di effetto sospensivo si riferiva ovviamente alla realizzazione del fondo, sì pignorato nella stessa esecuzione ma non (ancora) posto all’asta, mentre il ricorso accenna addirittura a un’altra esecuzione diretta contro la P__________ Sagl (di cui il ricorrente è socio e gerente) e non contro lui personalmente;

che privo di oggetto e di motivazione il ricorso è quindi irricevibile;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2016, February 1, 2016, January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.