Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2016.12

Ricorso contro precetti esecutivi. Irricevibilità per tardività e carenza d’interesse giuridicamente protetto

Rubrum

Incarto n.

Lugano

24 febbraio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 febbraio 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 12 e il 13 agosto 2015 rispettivamente nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Considerandi

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 12 e il 13 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 59'209.85 e di fr. 26'444.60 oltre agli accessori;

che il 21 agosto 2015 l’escusso ha interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi;

che con “reclamo” del 18 febbraio 2016, RI 1 fa valere di non essere in grado di onorare i precetti in questione;

che secondo l’art. 17 cpv. 2 LEF i ricorsi contro l’operato degli organi di esecuzione forzata devono essere interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia dell’atto impugnato;

che nella fattispecie RI 1 è venuto a conoscenza dei precetti esecutivi contestati già il 21 agosto 2015, allorquando vi ha interposto opposizione;

che il ricorso è pertanto ampiamente tardivo e di conseguenza irricevibile;

che fosse anche tempestivo, il ricorso sarebbe comunque da considerare inammissibile poiché senza interesse degno di protezione, le esecuzioni in rassegna risultando già ora sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF);

che ove l’intento del ricorrente fosse quello di far cancellare le esecuzioni, va ricordato che un’esecuzione può essere annullata solo se è formalmente carente o se è manifestamente abusiva – ciò che nel caso in esame il ricorrente non allega – mentre difficoltà finanziarie, lavorative o di salute non sono motivi che secondo la legge giustificano l’annullamento dell’esecuzione, fermo restando che se ne terrà conto, se del caso, in sede di pignoramento (cfr. art. 93 LEF) o di realizzazione (cfr. art. 123 LEF);

che visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 78, Art. 93, and Art. 123 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.