Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2016.62

Ricorso contro la domanda di realizzazione di un pegno immobiliare. Termine minimo di temporeggiamento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 luglio 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 luglio 2016 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. dott. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comunicazione 8 luglio 2016 della domanda di realizzazione del pegno immobiliare formulata il 27 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione delle cartelle ipotecarie gravanti in primo grado la proprietà per piani n. __________, pari a 221/1000 della particella n. __________ RFD di __________, emesso il 14 ottobre 2015 dall’Ufficio di ese­cuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'729'023.20 oltre agli accessori;

che con decisione 19 aprile 2016 (inc. 14.2016.55) la Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza il reclamo presentato da RE 1 contro la sentenza del 29 febbraio 2016, con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso al predetto precetto esecutivo;

che l’8 luglio 2016 l’UE ha comunicato all’escusso la domanda di realizzazione presentata dall’escutente il 27 giugno 2016;

che con ricorso del 22 luglio 2016, RI 1 chiede l’an­nullamento di tale domanda facendo valere che il termine minimo di 6 mesi stabilito all’art. 116 LEF non era ancora trascorso al momento del deposito della domanda di realizzazione;

che il ricorrente misconosce però che la specie di esecuzione promossa dalla banca non è quella in via di pignoramento bensì in via di realizzazione di pegno immobiliare (doc. B accluso al ricorso);

che l’art. 116 LEF, relativo alla prima specie di esecuzione, è pertanto inapplicabile;

che la questione è in realtà disciplinata dall’art. 157 LEF (cpv. 1, 1° periodo), per cui il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo;

che nel caso specifico sono trascorsi più di sei mesi tra la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 20 ottobre 2015 (doc. B, pag. 2), e il deposito della domanda di realizzazione formulata il 27 giugno 2016 (doc. A);

che secondo giurisprudenza e dottrina, la sospensione dei termi­ni prevista dall’art. 154 cpv. 1, 2° periodo LEF durante l’eventua­­le procedura giudiziaria intesa al rigetto dell’opposizione vale solo per il termine (massimo) di perenzione e non per quello (minimo) di temporeggiamento (DTF 124 III 82 consid. 2, 90 III 85, riconfermate nella sentenza del Tribunale federale 5A_753/2014 dell’8 gennaio 2015 consid. 2.5; Bernheim/Känzig in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 154 LEF; Kren Kost­kiewicz in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 98 RFF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 154 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 e 17 ad art. 154 LEF);

che il ricorso va pertanto respinto, senza necessità di notificarlo preventivamente alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR) né di statuire sulla domanda di conferimento dell’effetto so­spensivo formulata dal ricorrente, diventata senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 116 and Art. 157 — read in the version of July 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.