Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2016.83

Ricorso contro i verbali di sequestro. Carenze formali dell’atto di ricorso

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 settembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 giugno 2016 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro i sequestri n. __________ e __________ eseguiti nei confronti del ricorrente a richiesta rispettivamente di

PI 1, , e

PI 2,

(entrambi rappresentati dall’RA 1, )

Considerandi

che a domanda dello PI 2, con decreto del 27 maggio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato nei confronti di RI 1 il sequestro del credito vantato da quest’ultimo verso la banca __________ in relazione agli averi che vi aveva depositato, fino a concorrenza di complessivi fr. 39'150.15 oltre ad accessori;

che su istanza della PI 1, altrettanto ha fatto il Giudice di pace del circolo di Balerna il 3 giugno 2016, ordinando il sequestro del medesimo credito sino a concorrenza di complessivi fr. 2'386.55 oltre ad accessori;

che il 27 maggio e il 6 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha proceduto all’esecuzione dei predetti sequestri;

che venutone a conoscenza, con e-mail del 22 giugno 2016 e poi con scritto del 28 giugno 2016 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di liberare “i modesti averi colpiti da queste misure” e, in caso contrario, di voler considerare la sua lettera come un ricorso giusta l’art. 17 LEF;

ch’egli sostiene in sostanza che i sequestri sono nulli, poiché gli averi colpiti non raggiungono il minimo di sussistenza stabilito in fr. 1'200.– al mese;

che con scritto del 30 giugno 2016, inviato per e-mail, l’UE ha fissato al debitore sequestrato un termine di dieci giorni giusta l’art. 7 cpv. 5 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) per rimediare alle carenze formali del ricorso, rilevando che è stato inoltrato in una sola copia, senza il provvedimento impugnato e privo di indicazione dell’indirizzo di domicilio;

che l’Ufficio ha pure osservato che la somma di fr. 1'200.– menzionata da RI 1 “riguarda il minimo vitale mensile, da tenere in considerazione in caso di pignoramento di un salario, ciò che non è il caso nella presente fattispecie”;

che l’11 luglio 2016 l’avv. PA 1, dichiarando di essere stato consultato dal debitore sequestrato, ha chiesto all’UE di trasmettergli copia dei verbali di sequestro, comunicando che RI 1 non li ha mai ricevuti e che intende inoltrare ricorso;

che in risposta allo scritto appena menzionato, mediante e-mail del 14 luglio 2016 l’Ufficio ha trasmesso all’avv. PA 1 i verbali richiesti;

che con osservazioni del 20 settembre 2016 l’Ufficio ha postulato a questa Camera di dichiarare irricevibile il ricorso, comunicando che né RI 1 né il suo patrocinatore hanno rimediato alle carenze formali dello stesso entro il termine impartito;

che giusta l’art. 7 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza);

che se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

che nel caso in rassegna, il ricorrente ha effettivamente prodotto una sola copia del ricorso, senza nemmeno aver allegato i provvedimenti impugnati (cfr. art. 7 cpv. 4 LPR);

ch’egli non ha rimediato alle carenze formali nel termine perentorio di 10 giorni fissato dall’UE, né ha fornito qualsivoglia spiegazione al riguardo;

che tantomeno il patrocinatore dell’insorgente ha posto rimedio ai vizi formali in questione o presentato un eventuale nuovo atto di ricorso, come preavvisato nel suo scritto dell’11 luglio 2016, sicché il gravame si rivela dunque irricevibile;

che, ad ogni modo, il ricorso appare infondato anche sotto il profilo della nullità, siccome non emerge dagli atti che l’Ufficio abbia manifestamente leso il minimo d’esistenza del debitore sequestrato e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 30 consid. 2; Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF), come pare sostenere il ricorrente;

che nel caso di specie l’UE non ha invero proceduto al sequestro dei redditi di RI 1, bensì degli averi depositati su un conto bancario intestato a quest’ultimo, i quali al momento del sequestro ammontavano, secondo le dichiarazioni dell’insorgen­­te stesso, a fr. 100.49;

che a tal riguardo il ricorrente non specifica né comprova in che modo l’organo esecutivo avrebbe manifestamente arrecato pregiudizio al minimo d’esistenza suo e/o della sua famiglia;

che difatti egli non ha discusso né contestato le argomentazioni che l’Ufficio ha evocato nello scritto del 30 giugno 2016;

che peraltro neppure si evince dagli atti che i provvedimenti impugnati violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

–, , ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 and Art. 22 — read in the version of July 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.