Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2017.29

Ricorso contro l’aggiudicazione di una pretesa di responsabilità contro gli organi della fallita. Legittimazione a ricorrere degli organi. Comunicazione del bando d’asta

Rubrum

Incarto n.

Lugano

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 23 marzo 2017 di

RI 1, __________

RI 2, __________

RI 3, __________

(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno nel fallimento della

PI 2, __________

o meglio contro l’asta del 15 febbraio 2017 di un credito della fallita nei confronti dei ricorrenti, suoi organi, aggiudicato alla

PI 1 __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

Considerandi

che nell’ambito del fallimento della PI 2 decretato il 21 maggio 2014 e sottoposto alla procedura di liquidazione sommaria, il 15 febbraio 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha aggiudicato alla PI 1 per fr. 1'000.– un credito di fr. 599'279.57 (pari ai passivi iscritti nella graduatoria) vantato dalla fallita contro i propri organi legali o di fatto;

che con ricorso del 23 marzo 2017, i gerenti della fallita, RI 1, RI 2 e RI 3, postulano l’annullamento dell’asta e dell’aggiudicazione, facendo valere che le modalità di pubblicazione sono gravemente viziate siccome l’UE non li ha avvisati dell’asta con lettera semplice almeno tre giorni prima come previsto dall’art. 125 cpv. 2 LEF (applicato per analogia);

che con osservazioni del 29 marzo e 6 aprile 2017 l’aggiudicata­­ria e l’UF si sono opposti al ricorso, mentre i ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni con replica del 18 aprile;

che agendo i ricorrenti nella loro qualità di terzi debitori della pretesa posta all’asta, appare anzitutto dubbia la ricevibilità del ricorso, ricordato che i terzi debitori, se non si sono nel contempo annunciati nel fallimento quali creditori del fallito o della massa (v. sentenza del Tribunale federale 5A_324/2015 del 21 agosto 2015, BlSchK 2016, 152 consid. 3), non sono in linea di massima legittimati a contestare le decisioni dell’amministrazione del fallimento, tranne se ledono interessi propri degni di protezione (DTF 139 III 387 consid. 2.1);

che, orbene, nel caso in esame i ricorrenti non fanno valere alcun interesse degno di protezione;

che in particolare i terzi interessati all’acquisto di beni compresi in un’asta non sono legittimati a ricorrere contro la fissazione della stessa (sentenze della CEF 15.2014.120 del 25 febbraio 2015 e 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, RtiD 2014 II 878 n. 44c);

che la questione della legittimazione, ad ogni modo, può rimanere indecisa, poiché il ricorso risulta infondato;

che a norma dell’art. 257 cpv. 1 LEF il luogo, il giorno e l’ora del­l’incanto sono resi pubblicamente noti;

che le modalità della pubblicazione sono disciplinate per analogia dall’art. 125 cpv. 2 LEF anche se l’art. 259 LEF non vi rinvii esplicitamente (DTF 43 III 261 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 257 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 257 LEF);

che contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non trova invece applicazione analogica l’art. 125 cpv. 3 LEF;

che, infatti, nella procedura di realizzazione di beni mobili non è obbligatoria alcuna comunicazione del bando ai creditori o al fallito – e men che meno ai terzi debitori – poiché a partire dalla pubblicazione del fallimento essi devono preoccuparsi di tenersi informati sull’andamento della liquidazione (DTF 43 III 262 consid. 1), fermo restando che nel caso specifico i creditori sono stati informati della data e del luogo dell’asta con raccomandata del 7 febbraio 2017 (doc. 5 accluso al ricorso);

che la notifica del bando è prescritta soltanto nelle procedure im­mobiliari e unicamente ai creditori ipotecari (art. 257 cpv. 3 LEF), ai creditori a cui favore vennero costituiti in pegno i crediti gravanti sul fondo (art. 71 RUF), ai creditori aventi il diritto di chiedere il doppio turno d’asta e ai titolari di diritti legali di prelazione (art. 129 e 130d cpv. 2 RFF) (Amacker/Küng in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 257 LEF);

che non è invece obbligatoria né per i creditori chirografari (DTF 43 III 262; sentenza del Tribunale federale 5A_666/2014 consid. 2.5.3) né per il fallito (DTF 94 III 102; Amacker/Küng, op. cit. loc. cit.; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 257 [lo ritiene però giudizioso]; Häuptli in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 14 ad art. 71 RUF; contra: Bürgi in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 257 LEF);

che sebbene possa forse essere sensato estendere tale avviso a tutti gli interessati (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 18 ad § 47), ciò non conferisce ancora loro un diritto e comunque non è di rilievo nella fattispecie in esame, la quale non verte sulla realizzazione di un immobile;

che il ricorso va di conseguenza respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of April 1, 2017; the act was consolidated again on June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 125, Art. 257, and Art. 259 — read in the version of March 28, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.
  • Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter, Art. 71 — read in the version of January 1, 1997; the act was consolidated again on August 1, 2021.