Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2017.4

Ricorso contro l’avviso di pignoramento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

15 febbraio 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 21 dicembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella)

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino, per il tramite dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), ha escusso l’avv. RI 1 per l’in­­casso di fr. 89'500.–, indicando quali titoli di credito le ordinanze del 9 settembre 2011 con cui il Pretore di Lugano, sezione 1, aveva inflitto all’escussa due multe di fr. 37'500.– ognuna, le ordinanze del 22 giugno 2011 dello stesso Pretore relative a due altre multe di fr. 3'500.– ognuna e una decisione del 31 ottobre 2012 sempre del medesimo Pretore riferita a un residuo di tasse di giudizio, spese e oneri di fr. 7'500.–;

che con sentenza del 7 settembre 2016 (inc. 14.2016.156), questa Camera ha respinto il reclamo 15 luglio 2016 interposto da RI 1 contro la decisione del 27 giugno 2016 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva accolto l’istan­­za dello Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l’op­posizione interposta dall’escussa;

che avverso tale decisione l’avv. RI 1 ha presentato al Tribunale federale ricorso in materia civile, dichiarato inammissibile con sentenza del 26 ottobre 2016 (inc.5A_794/2016);

che il 21 dicembre 2016 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento in quell’esecuzione, precisando che l’importo del credito, aggiornato a fr. 90'389.– “spese e interessi compresi”, sarebbe stato aggiunto a un precedente pignoramento che era stato previsto per il 10 agosto 2016;

che contro tale provvedimento RI 1 è insorta con un ricorso del 9 gennaio 2017 chiedendo, previo conferimento del­l’effetto sospensivo, di accertare in via principale la nullità del­l’avviso impugnato e del credito posto in esecuzione “perché inesistente, ovvero perché sospeso se si tratta della decisione 5 ottobre 2016 TPC”, e in via subordinata di sospendere le esecuzioni a suo carico “di tutte le fatture per decisioni inerenti il procedimento penale di cui alla decisione contumaciale 5 ottobre 2016, fino alla decisione definitiva cresciuta in giudicato, ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti la CEDU”;

che la ricorrente motiva le sue domande riferendosi a un suo scritto del 17 novembre 2016, in cui ha chiesto all’UIPA e al Tribunale federale il condono totale o parziale, e in subordine la sospensione o la rateazione, del pagamento delle fatture relative alle “decisioni incidentali e non definitive tutte inerenti al procedimento penale avviato nel 2010”, nonché a un altro scritto suo del 16 dicembre 2016 all’UIPA, con cui ha postulato l’accorpamento alle predette fatture di una fattura per spese processuali poste a carico della madre;

che la ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna risposta dall’UIPA;

che inoltre essa contesta di essere debitrice del credito posto in esecuzione, il quale a suo dire non è stato accertato in una decisione definitiva, ipotizzando che si tratti del conteggio dell’“illega­­le” processo penale sfociato nella sua condanna contumaciale del 5 ottobre 2016, ch’essa ricorda di avere impugnato;

che in realtà, come visto, il credito per il quale è stato emesso l’avviso di pignoramento impugnato non ha nulla a che vedere con il processo penale in questione, ma concerne due multe disciplinari dell’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC oltre a spese processuali sorte in una causa civile;

che ad ogni modo l’opposizione interposta dall’avv. RI 1 è stata rigettata in via definitiva con una decisione ormai passata in giudicato;

che l’UE, dando seguito alla domanda di proseguimento formulata dallo Stato del Canton Ticino, ha quindi a ragione emesso l’av­viso di pignoramento impugnato (art. 89 LEF);

che di conseguenza il ricorso va respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 89 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 343 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.