Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2017.52

Ricorso per ritardata giustizia. Omessa traduzione del ricorso in lingua italiana. Ricorso inammissibile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 agosto 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 12 luglio 2017 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, o meglio contro il mancato allestimento del conteggio (“Abrechnung”) relativo al ricavo della vendita all’asta della particella n. __________ del Comune di __________ (GR), località __________, avvenuta il 24 febbraio 2017 nella procedura di fallimento aperta il 25 settembre 2014 nei confronti dell’eredità giacente

fu PI 1, già in __________

Considerandi

che il 12 luglio 2017 RI 1 ha presentato direttamente a questa Camera un ricorso (“Verwaltungsbeschwerde”) con cui ha chiesto che fosse ordinato all’Ufficio dei fallimenti (UF) di Mendrisio di allestire il conteggio menzionato sopra e di versargli il provento della realizzazione, di fr. 45'000.– oltre accessori;

che il 13 luglio 2017 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, competente quale unica autorità di vigilanza cantonale per statuire sui ricorsi contro l’operato e le omissioni degli uffici di esecuzione e fallimenti ticinesi (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di ese­cuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e 20a cpv. 3 LEF), ha trasmesso d’ufficio il ricorso all’UF perché, se necessario previa assegnazione di un termine al ricorrente per tradurre il ricorso in italiano, si determinasse sulla censura di ritardata giustizia e trasmettesse l’incarto alla Camera non appena possibile;

che, in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 LPR, il 18 luglio 2017 l’UF ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per provvedere alla traduzione del ricorso in lingua italiana, avvertendolo che in caso di scadenza infruttuosa del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che entro il termine assegnato il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta, anzi ha contestato l’esigenza di traduzione e ha ribadito la sua richiesta in tedesco il 19 luglio e il 7 agosto 2017;

che di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR; sentenza della CEF 15.2009.97 del 15 settembre 2009);

che, a scanso di equivoci, non è di rilievo che il tedesco sia una lingua ufficiale, come invece crede il ricorrente, siccome i Cantoni designano le loro lingue ufficiali (art. 70 cpv. 2 Cost. fed.) e le parti sono tenute a rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36 consid. 1; Co­metta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40 ad art. 20a LEF), ovvero per quanto riguarda il Ticino l’italiano (giusta l’art. 8 della legge sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 3.1.1.1]), non da ultimo perché, a prescindere dalle conoscenze linguistiche dei singoli funzionari, il ricorso deve se del caso essere comunicato anche alle altre parti interessate (art. 9 cpv. 3 LPR), le quali hanno diritto di esigere che gli atti di procedura siano redatti nella lingua ufficiale del Cantone in cui si svolge il procedimento;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a __________ .

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of June 1, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 20a — read in the version of March 28, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.