Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2017.6

Ricorso contro precetti esecutivi reputati abusivi

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 febbraio 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi presentati il 5 gennaio 2017 da

RI 1, __________, e

RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emes­si il 23 dicembre 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del primo ricorrente, rispettivamente della seconda ricorrente, da

PI 1, __________

Considerandi

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 23 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede rispettivamente contro RI 1 e la moglie RI 2 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 97'000.– oltre agli interessi del 5% dal 25 gennaio 2016 “per risarcimento danni complessivo di Fr. 97'000.–”;

che il 5 gennaio 2017, i coniugi RI 1 hanno interposto ricorso contro i predetti precetti esecutivi, affermando di non avere danneggiato l’escutente né d’intrattenere una relazione commerciale con lui e di ritenere che PI 1 abusi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per motivi di prepotenza, il suo credito non essendo giustificato da alcun’attestazione o fattura;

che l’UE, con scritto del 16 gennaio 2017, ha comunicato ai ricorrenti di avere registrato la loro opposizione e chiesto loro se, in queste circostanze, essi intendevano mantenere il ricorso;

che con e-mail del 17 gennaio 2017 gli escussi hanno risposto in modo affermativo;

che nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2017 l’UE ha chiesto di respingere i ricorsi senza ulteriori atti istruttori;

che stante l’esito del giudizio odierno i ricorsi non sono stati notificati al procedente per osservazioni (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dei precetti esecutivi impugnati, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF);

che vertendo gli atti contestati sullo stesso preteso credito, le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) per-mette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa;

che in linea di principio un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a);

che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1);

che tuttavia è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’isti­­tuto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’e­­scusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF);

che l’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 seg., consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escus­­so di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2);

che siccome il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 segg.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’uf­­ficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4);

che la censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2014.98 del 12 febbraio 2015, consid. 6);

che nel caso in rassegna i ricorrenti non menzionano le circostanze eccezionali da cui si dovrebbe concludere al carattere manifestamente abusivo dei precetti esecutivi impugnati;

che non risulta comunque manifesto che nel caso specifico il procedente persegua in modo evidente altri fini se non l’incasso di un credito;

che l’esistenza di un titolo per quel credito o l’esistenza del credito stesso sarà semmai verificata in eventuali procedure di rigetto delle opposizioni (art. 80 segg. LEF), rispettivamente in cause di merito (art. 79 e 83 cpv. 2 LEF);

che i ricorsi, infondati, vanno di conseguenza respinti;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

2.

Il ricorso di RI 2 è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 2 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 79, Art. 80, Art. 83, Art. 85, Art. 85a, Art. 86, and Art. 285 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.