Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2017.92

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Ricorso tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 febbraio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 ottobre 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 ottobre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1,

(patrocinata dall’avv. RA 1, __________)

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 maggio 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di 1) fr. 173'687.60 oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2013 e 2) di fr. 800.–, indicando quale titolo di credito: “1. Attestato di carenza beni n. __________ di fr. 173'687.60 emesso il 06.05.2000 dall’Ufficio esecuzione Lugano; 2. Spese amministrative”;

che con decisione del 6 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo limitatamente a fr. 173'687.60 (inc. SO.2013.4504);

che con pronunciato del 22 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l’azione di disconoscimento di de­bito promossa da RI 1 contro la PI 1 (inc. OR.2014.3);

che contro tale sentenza RI 1 ha interposto appello alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che con decisione del 21 luglio 2016 lo ha respinto nella misura in cui era ricevibile (inc. 12.2015.134);

che il ricorso presentato da RI 1 al Tribunale federale contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 10 ottobre 2016 (inc.4A_523/2016);

che sulla scorta di tali decisioni, la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 2 ottobre 2017 l’UE ha emesso l’av­­viso di pignoramento;

che con ricorso del 16 ottobre 2017 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento e di annullare e cancellare dal registro delle esecuzioni il precetto esecutivo;

ch’egli ha altresì postulato di annullare l’aggiudicazione dei beni mobili e dei crediti a favore della procedente avvenuta il 17 settembre 2012 nell’ambito del fallimento delle PI 2;

che con osservazioni rispettivamente del 30 ottobre 2017 e del 10 novembre 2017 la PI 1 e l’UE si sono opposti al ricorso;

che con replica del 15 dicembre 2017 RI 1 ha ribadito le sue precedenti richieste;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, emesso il 2 ottobre 2017, dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che – ricorda il ricorrente – il 17 settembre 2012 si è svolto presso l’Ufficio fallimenti di Lugano l’incanto dei beni mobili e dei crediti nell’ambito del fallimento delle PI 2;

che all’asta erano presenti il ricorrente e, in rappresentanza della PI 1, PI 3, la quale, a dire di lui, non era munita di una procura conferitale dalla società;

che per questo motivo, egli sostiene, la firma da lei apposta sul verbale d’incanto è nulla e quindi l’aggiudicazione deve avvenire a suo favore come unico valido partecipante all’asta;

che – prosegue il ricorrente – la stessa PI 3 ha poi firmato la domanda di esecuzione e l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione, malgrado essa non fosse iscritta nel registro di commercio quale persona abilitata a vincolare la procedente, sicché avrebbe compiuto un atto illecito;

che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che in quanto rivolto contro l’aggiudicazione, avvenuta il 17 settembre 2012 alla presenza anche dello stesso RI 1, il ricorso risulta ampiamente tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile, per tacere del fatto che PI 3 ha agito sulla base di una procura rilasciata dall’allora amministratore unico della società aggiudicataria, __________ (doc. 1 accluso alle osservazioni al ricorso);

che anche le ulteriori censure sollevate dal ricorrente sono tardive e pertanto inammissibili;

che infatti l’argomentazione secondo cui PI 3 ha firmato la domanda di esecuzione e l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione senza diritto avrebbe dovuto essere sollevata dall’escusso già al momento della ricezione del precetto esecutivo (o al più tardi entro i dieci giorni successivi), rispettivamente all’udienza di discussione dell’istanza, tenutasi il 6 dicembre 2013 (in cui, per inciso, RI 1 era rappresentato da un avvocato);

che ad ogni buon conto, con ampia procura del 13 febbraio 2012 (doc. 2), la PI 1 ha espressamente autorizzato PI 3 a iniziare e proseguire procedimenti esecutivi in suo nome e per suo conto;

ch’essa era pertanto perfettamente legittimata a sottoscrivere sia la domanda di esecuzione sia l’istanza di rigetto dell’opposizio­ne;

che il gravame di RI 1 sarebbe così stato da respingere anche nel merito;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso irricevibile per tardività.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.