Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2018.109

15.2018.109

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 gennaio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 18 dicembre 2018 da

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

Considerandi

che nell’esecuzione appena citata, RI 1 ne ha chiesto la prosecuzione il 13 settembre 2018;

che dopo vari tentativi vani di contattare l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, con il ricorso in esame l’escutente lamenta una violazione dell’art. 89 LEF e chiede che sia dato immediatamente seguito alla sua domanda di proseguire l’esecuzione;

che nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2018 l’UE segnala di aver emesso, quello stesso giorno, l’avviso di pignoramento per il 14 febbraio 2019 e di aver chiesto l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso;

che avendo l’UE compiuto l’atto richiesto il ricorso è così diventato senza oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 24c cpv. 1 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per denegata giustizia è dichiarato senza oggetto e di conseguenza è stralciato dai ruoli.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 89 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2026.