Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

15.2018.29

Ricorso contro il precetto esecutivo, di cui l’escusso contesta la notifica e contro il quale pretende d’interporre opposizione. Tardività del ricorso e dell’opposizione. Prova della notifica

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 aprile 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 febbraio 2018 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 12 ottobre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 500'000.– oltre agli interessi del 7.5% dal 13 giugno 2014;

che il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso il 12 ottobre 2017;

che non avendo egli interposto opposizione, in base alla domanda di continuazione dell’esecuzione formulata dall’escutente il 20 novembre 2017, il 4 dicembre l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 gennaio 2018;

che con il ricorso in esame, consegnato brevi manu all’UE il 15 febbraio 2018, RI 1 allega di essere venuto a conoscenza dell’esecuzione solo con la comunicazione del 17 gennaio 2018 dell’UE e d’intendere interporre opposizione totale prin­cipalmente perché non gli sarebbe mai stato notificato alcun precetto esecutivo, né direttamente né indirettamente, e in secondo luogo perché contesta l’importo del credito;

che sia la procedente, nel suo scritto del 22 febbraio 2018, sia l’UE con osservazioni dell’11 aprile 2018 ritengono che il ricorso sia irricevibile, siccome tardivo, e comunque da respingere;

che RI 1, infatti, ammette di essere venuto a conoscenza del precetto esecutivo tramite la comunicazione dell’UE del 17 gennaio 2018;

che sia il ricorso sia l’opposizione, interposti solo il successivo 15 febbraio, ovvero più di 10 giorni dopo il momento in cui egli avrebbe potuto farsi consegnare una copia del precetto esecutivo, appaiono manifestamente tardivi e pertanto irricevibili (art. 17 cpv. 2 e 74 cpv. 1 LEF);

che del resto non vi è alcun dubbio che il precetto esecutivo gli è stato consegnato il 12 ottobre 2017 dalla Polizia comunale di __________, come attestato dall’agente notificatore __________ a tergo dello stesso atto esecutivo;

che anche se fosse ricevibile il ricorso, al limite del temerario, andrebbe di conseguenza respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 46 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 and Art. 74 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 20a — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.